WHITE LIST E CONTINUITÀ DELL’ATTESTAZIONE SOA NELLE GARE DI LAVORI: I CHIARIMENTI ANAC
Con la delibera n. 57/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su un’istanza relativa a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in-detta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori, che contestava l’aggiudicazione, deducendo, da un lato, la presunta falsità della dichiarazione resa dall’operatore economico aggiudicatario in merito all’iscrizione nella c.d. “white list” e, dall’altro, la presunta mancanza di continuità del requisito di qualifica-zione SOA nel corso della procedura.
Con riferimento al primo profilo, l’Autorità ha richiamato la disciplina della lex specialis, che prevedeva, ai fini della partecipazione, alternativamente l’iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ovvero la presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo presso la prefettura competente. Dall’istruttoria è emerso che l’operatore economico aveva presentato sin dal 2021 l’istanza di iscrizione alla white list, successivamente reiterata, sebbene non ancora formalmente definita. In tale contesto, l’indicazione dell’avvenuta iscrizione, in luogo della presentazione dell’istanza, è stata qualificata come errore materiale, non idoneo a incidere sulla legittimità della partecipazione, anche in quanto il requisito risultava comunque soddisfatto secondo la disciplina di gara. L’Autorità ha inoltre evidenziato che una dichiarazione può rilevare come falsa solo se idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alla seconda censura, relativa alla presunta interruzione della continuità del re-quisito di qualificazione SOA, l’Autorità ha esaminato la tempistica di scadenza dell’atte-stazione e di avvio del procedimento di rinnovo. È emerso che l’attestazione era valida al momento dell’indizione della procedura e che l’operatore economico aveva attivato, prima della scadenza, iniziative volte al rinnovo, instaurando interlocuzioni con l’organismo di attestazione e avviando il relativo procedimento. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, l’Autorità ha ribadito che, ai fini della continuità del requisito, è sufficiente che l’operatore abbia tempestivamente attivato il procedimento di rinnovo o comunque posto in essere iniziative idonee a radicare l’obbligo dell’organismo di atte-stazione di procedere alle verifiche. Eventuali ritardi nell’istruttoria non possono, per-tanto, pregiudicare l’operatore che abbia diligentemente avviato tale procedimento.
Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha ritenuto infondate le doglianze e ha con-fermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ritenendo pertanto legittima l’aggiudicazione disposta nell’ambito della procedura di gara.

