Voucher e Responsabilità Solidale: via libera del Senato
L’Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” (DDL 2784/S – Relatrice la Sen. Annamaria Parente del Gruppo parlamentare PD), nel testo approvato dalla Camera dei Deputati identico a quello del Governo al fine di superare il referendum abrogativo vertente sulla medesima materia, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2017, la cui data di svolgimento è stata fissata per il prossimo 28 maggio.
Il provvedimento abroga gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 sulla disciplina del lavoro accessorio, prevedendo un regime transitorio secondo il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2017).
Il testo rivede, inoltre, la disciplina della responsabilità solidale negli appalti di cui all’articolo 29 del di cui al Dlgs 276/2003, disponendo:
-l’abrogazione della possibilità di una diversa regolamentazione, da parte dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, per l’individuazione dei metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
-l’abrogazione della possibilità per il committente imprenditore o datore di lavoro di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di verificare l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all’azione esecutiva nei confronti del committente.
Resta confermato che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Con riguardo alla tematica della responsabilità solidale, nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo, in particolare, due ordini del giorno che – come richiesto e auspicato dall’ANCE (v. al riguardo la notizia di “Interventi” del 5 aprile u.s.) – impegnano l’Esecutivo, rispettivamente:
– G2.102 -testo2 (primo firmatario il Sen. Mandelli del Gruppo FI-PdL “a valutare, tenuto conto delle norme vigenti, la necessità di intervenire per via normativa, per chiarire, se necessario, che «In caso di pagamento diretto del committente o dell’appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell’articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore»”.
– G2.104 (primo firmatario il Sen. Divina – LN-Aut) “ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi”.
In allegato gli ordini del giorno accolti.