VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

28 SETTEMBRE 2022 (GU N.239 DEL 12 OTTOBRE 2022)

VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

 E’ stato pubblicato il Decreto del MEF con il quale sono state definite le cosiddette “violazione non definitivamente accertate” in “materia fiscale” richiamate all’art. 80 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

Si ricorda come, le “violazioni definitivamente accertate” costituiscano causa di esclusione automatica dell’operatore economico dal procedimento di gara, mentre quelle non definitivamente accertate, possono condurre all’esclusione, tramite una valutazione da parte della stazione appaltante.

Con le modifiche al citato art. 80 comma 4, introdotte dalla Legge 23 Dicembre 2021 n.238, al fine di contemperare le esigenze della regolarità fiscale degli operatori economici, con la dovuta correlazione con l’importo della gara e con l’apprezzamento dell’entità della violazione, è stato demandato ad un “apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri” la determinazione dei “limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.

Con l’attuale provvedimento viene, in sintesi,  stabilito quanto segue:

  • Si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
  1. a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  2. b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  3. c) notifica di cartelle di pagamento.

2) Si considera grave la violazione quando la stessa è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto cui l’operatore economico concorre, valendo tale principio:

  1. a) per gli appalti suddivisi in lotti la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre;
  2. b) In caso di subappalto o di partecipazione in ATI od in consorzi, la soglia di gravità è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico;
  3. c) quando, in ogni caso, l’importo della violazione non sia inferiore a 000 euro.

3) Si considera la violazione  non definitivamente accertata, quando siano decorsi i termini per il  pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Qualora dovesse essere intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico anche se non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa, ovvero se dovessero essere  adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale amministrativa, la violazione non rileva ai fini dell’esclusione neppure valutativa. 

 4) Nelle more dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la stazione appaltante dovrà domandare all’Agenzia delle Entrate, rispetto ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di rito, con risultanze valutabili ai fini dell’esclusione.

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Per quanto espresso, nelle procedure di gara dovranno essere dichiarate, nell’ambito delle eventuali violazioni non definitivamente accertate, per come definite nel Decreto, solo le violazioni di importo almeno pari al 10% dell’importo dell’appalto cui si intende partecipare, con limite minimo della violazione di Euro 35.000,00.