Vigilanza e sicurezza sul lavoro: bene la prevenzione infortuni, ma serve ripristino premi Inail per il settore

Si è svolta il 10 c.m. l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (DDL 1266/C).
 
Il Vicepresidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali, Marco Garantola, ha evidenziato, in premessa,  che nel settore edile la diminuzione degli infortuni (-3,9%), anche con conseguenze mortali (- 23%), che emerge dalle statistiche Inail aggiornate al 31 ottobre 2018 e relative all’anno 2017 – considerando, tra l’altro, che il settore opera in contesti lavorativi in cui i rischi professionali sono elevati – conferma il forte impegno e la costante attenzione che l’Ance, unitamente alle altre parti sociali del settore, ha rivolto a tali temi. Grazie al forte impegno dell’Associazione è stato creato un sistema unitario gestito pariteticamente con il sindacato dei lavoratori e che è oggi costituito da oltre 200 enti presenti in tutte le province italiane: si tratta delle Casse Edili, degli Enti Scuola Edile e dei Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) o Enti unificati per la formazione e la sicurezza. Questi Enti, che puntano alla lotta al lavoro irregolare e alla diffusione della cultura della sicurezza, sono finanziati integralmente dalle imprese di costruzione.
Dal Rapporto di attività 2018 del Formedil (Ente nazionale paritetico per la formazione in edilizia) e della CNCPT (Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro) emerge che l’azione degli enti territoriali di riferimento si traduce, ogni anno, in oltre 37 mila visite di controllo e consulenza in cantiere e in più di 290 mila ore di formazione.
Tra le recenti misure di prevenzione il settore edile, attraverso il suddetto sistema paritetico, ha istituito, prima degli altri settori e con importanti investimenti, una prassi di riferimento, in fase di pubblicazione come norma tecnica UNI, che definisce le modalità di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.81/08, al fine di rafforzare la lotta al fenomeno infortunistico. 
Per le finalità perseguite, tale sistema di asseverazione, attuato secondo procedure molto rigorose sia per l’adozione che per il controllo del suo efficace mantenimento, necessiterebbe di un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso il riconoscimento di specifiche agevolazioni, anche ai fini della qualificazione delle imprese negli appalti pubblici.
 
Il Vicepresidente ha, quindi, espresso apprezzamento circa le finalità della proposta di legge, che  si inserisce in una strategia di intervento ampiamente condivisibile e che, unita alle misure legislative finora varate, dovrebbe consentire di limitare ulteriormente il fenomeno infortunistico. Entrando nel merito dell’articolato, ha, però, segnalato alcune criticitàche potrebbero generare effetti opposti a quelli auspicati.
 
In particolare, riguardo all’articolo 1della proposta di legge affronta il tema del SINP (Sistema informativo per la prevenzione), prevedendo che anche le Associazioni concorrano allo sviluppo di tale sistema. A tal riguardo, pur condividendo l’allargamento della platea dei soggetti destinatari delle informazioni del SINP, peraltro non ancora operativo, sarebbe opportuno precisare che le Associazioni debbano essere quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definendo altresì, in maniera chiara  la loro funzione nell’ambito del Sistema.
 
Ha, quindi, evidenziato come gli articoli 2 e 3, sebbene orientati alla semplificazione, introducono una netta demarcazione tra funzione di controllo e attività di consulenza e prevenzione, riconducendo la prima all’INL e all’Inail la seconda. Una tale soluzione, come più volte lamentato dalle imprese, potrebbe accentuare la mancanza di interazione e comunicazione tra i diversi organi preposti alla vigilanza ed all’attività prevenzionistica, con il rischio di mancanza di uniformità tra le linee guida prevenzionistiche attribuite all’Inail e quelle di controllo di competenza esclusiva dell’INL.
 
Ulteriore osservazione riguarda l’articolo 4, che pur apprezzabilmente riconoscendo per il triennio 2019 – 2021 una premialità alle imprese virtuose che investono in sicurezza, nonché una riduzione del costo del premio basato su aspetti strettamente connessi alle iniziative aziendali, attraverso il meccanismo del c.d. “bonus malus”, riporta alcuni elementi di criticità. In particolare, sebbene nell’articolato si parli chiaramente di agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle già previste in materia, lascia molti dubbi l’indicazione riportata nella relazione che accompagna il provvedimento dove viene espressa l’intenzione di voler disapplicare, probabilmente al termine del periodo sperimentale, l’attuale meccanismo di oscillazione per prevenzione che prevede misure percentuali fisse più favorevoli ( 18% e 28%) per le fasce dimensionali fino a 50 dipendenti, rispetto a quella minima individuata nella proposta nella misura minima del 15%.
 
Il Vicepresidente ha quindi colto l’occasione per sottolineare che la riforma tariffaria Inail, prevista dalla Legge di Bilancio 2019 e attuata con DM 27 febbraio 2019, nel settore edile sembrerebbe non sortire gli effetti auspicati, l’effetto della riduzione dei tassi medi di tariffa, infatti, sembrerebbe essere annullato a seguito dell’abrogazione contestuale della misura agevolativa trasversale introdotta dalla Legge di Bilancio 2014 che, negli ultimi 5 anni ha consentito un abbattimento annuale del costo del premio in misura media percentuale pari a circa il 15%.
Ha, altresì, ricordato che il comparto delle costruzioni, oltre alla suddetta abrogazione, sconta, dal 1° gennaio 2019, l’eliminazione, sempre ad opera della Legge di bilancio 2019, di una disposizione normativa che garantiva, ai sensi dell’art. 29 della L. n. 341/95, una riduzione contributiva annuale in misura pari all’11,50% che, da oltre 20 anni, ha consentito di ottenere importanti risultati sul fronte dell’emersione dal lavoro irregolare, premiando le imprese  più corrette negli adempimenti contributivi in attuazione del meccanismo di versamento dei contributi.  Appare, quindi, necessario ripristinare tale misura agevolativa che vale in termini di riduzione del costo del lavoro l’1,36%, percentuale che applicata alla retribuzione lorda media di ciascun lavoratore comporta una copertura finanziaria di circa 24 milioni di euro annui, ampliamente assicurata  dal maggior gettito contributivo garantito dalle imprese del settore edile a fronte delle prestazioni erogate dall’Inail.
 
Il Vicepresidente ha infine richiamato l’attenzione sulla necessità di alcuni ulteriori interventi di semplificazione e aggiornamento del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008). In particolare, sarebbe auspicabile modificare  l’art. 99 sulla notifica preliminare dando immediata attuazione all’estensione, in tutto il territorio nazionale, di un sistema on line di trasmissione della notifica preliminare che coinvolga anche le Casse Edili territorialmente competenti. L’incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare permetterebbe, tra l’altro, la mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, nell’ottica di una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori ed una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, nonché la possibilità di costituire una banca dati di settore, anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.
Andrebbe, altresì, esteso l’ambito di applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 157, comma 1, lett. c), riferibile, attualmente, solo ai casi di mancata trasmissione del documento prima dell’inizio dei lavori, anche ai casi di mancato aggiornamento dello stesso, con la finalità di conoscere tutti gli attori presenti in ogni fase lavorativa dello specifico cantiere.
Con riferimento, infine, all’articolo 30, andrebbe aggiornato il comma 5, inserendo il riferimento, oltre che alla BS OHSAS 18001:2007, che dal 12 marzo 2021 non sarà più valida, alla nuova norma UNI ISO 45001:2018
 
In allegato il Documento con il dettaglio delle proposte ANCE consegnato agli atti delle Commissioni