Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA): le nuove indicazioni del MIT
Con il parere n. 3668 del 2 ottobre 2025, il MIT è intervenuto sul tema della verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), disciplinata dall’art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023, chiarendone l’ambito applicativo e i rapporti con le previsioni del Codice dei beni culturali.
In particolare, è stato richiesto se la redazione della VPIA sia necessaria anche per i lavori pubblici non ricadenti in aree di interesse archeologico, considerato che l’art. 28, comma 4, del D.lgs. 42/2004 sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle opere realizzate in tali aree e che, per i lavori privati, gli uffici comunali trasmettono le pratiche alle Soprintendenze soltanto in presenza di aree di comprovato interesse archeologico.
Il MIT, nella propria risposta, ha precisato che la verifica preventiva dell’interesse archeologico è comunque prevista per le opere sottoposte al Codice dei contratti, con la finalità di individuare preventivamente l’eventuale presenza di beni archeologici prima dell’avvio dell’intervento.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 79 del D.lgs. 209/2024 all’Allegato I.8 del Codice dei contratti, la procedura di verifica preventiva si articola in due differenti fasi:
1. una prima fase prodromica di “verifica di assoggettabilità”, disciplinata dall’art. 1, commi da 2 a 6, dell’Allegato I.8, basata sulla raccolta e sull’elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche effettuate a cura delle stazioni appaltanti;
2. una seconda fase eventuale, che consiste nell’esecuzione delle indagini archeologiche preventive di cui all’art. 1, comma 7, dello stesso Allegato, attivabile solo qualora il Soprintendente, sulla base degli elementi trasmessi e delle informazioni disponibili, ravvisi motivatamente l’esistenza di un effettivo interesse archeologico nell’area oggetto di progettazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere

