Utilizzo degli oneri di urbanizzazione: il quadro delle regole per i Comuni
Negli ultimi anni la normativa ha consentito ai Comuni di utilizzare gran parte (fino al 50%) delle somme derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni edilizie per la copertura delle spese correnti (stipendi dipendenti, sanità, ecc.), distogliendole, come avveniva in passato (art. 12 Legge 10/1977 abrogato dal Testo Unico Edilizia a partire dal 2003), dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dal risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, dall’acquisizione delle aree da espropriare, ecc.
Dal 2007 ad oggi l’utilizzo “distorto” di queste risorse in origine “di scopo” e cioè destinate alla urbanizzazione del territorio, non solo ha concorso a contrarre fortemente gli investimenti locali, ma ha consentito altresì ai comuni di “compensare” i tagli di bilancio, privando però il territorio delle necessarie opere di urbanizzazione e manutenzione.
Dal 1° gennaio 2018, coerentemente con l’evoluzione della normativa verso l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, questo sistema verrà meno e i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni edilizie dovranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, tra l’altro, a:
– realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
– risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
– interventi di riuso e di rigenerazione.