Ulteriori chiarimenti esonero contributivo, anno 2015

L’Inps, con la Circolare n. 178/2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 118 e seguenti della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), già oggetto della Circolare n. 17/2015 .
Nell’ambito di tale Circolare l’Istituto, oltre a fornire istruzioni operative ai datori di lavoro pubblici nonché ai datori di lavoro che assumano lavoratori iscritti all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI), ha, inoltre, chiarito ulteriori aspetti.
Pertanto, oltre a quanto già indicato nella suddetta circolare n. 17/2015, è stato specificato che:
  • la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzionenon consente la fruizione del beneficio contributivo, anche nel caso in cui, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  • nei casi di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nel caso in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, solo purché la data di decorrenza dei due rapporti di lavoro sia la medesima. Se le assunzioni sono differite, perderà il requisito il datore di lavoro del secondo rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro, intercorso nei 6 mesi antecedenti, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero in quanto il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine;
  • nell’ipotesi di cambi di appalto di servizi con passaggio dal cedente al subentrante dei lavoratori già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in cui sia prevista dalla contrattazione collettiva una procedura volta all’assunzione dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa subentrante, non si ha diritto all’incentivo (sul punto, si evidenzia che, nel testo del DdL Stabilità, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, è, invece, prevista la possibilità per l’impresa subentrante di fruire dell’esonero nei limiti della durata e misura residua); 
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferito al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  •  in caso di trasferimento d’azienda, in virtù di quanto previsto dall’art. 2112 c.c., la fruizione dell’esonero è trasferibilenei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente.
E’ stato chiarito, inoltre, che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, di prestazioni lavorative diverse dal contratto a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il contratto a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
Con riferimento all’ulteriore condizione per fruire del beneficio in parola, ossia non aver avuto, con il medesimo datore di lavoro o con società controllata o collegata, rapporti a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti all’entrata in vigore della norma (1/10/2014 – 31/12/2014), è stato precisato che, se in tale periodo il lavoratore ha avuto un contratto di lavoro intermittentea tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, potrà comunque essere assunto a tempo indeterminato usufruendo dell’esonero.
Nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, il periodo di godimento dell’incentivo può essere sospeso, consentendo il differimento della fruizione dei benefici.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’incentivo in parola, è stato chiarito che non sono soggette all’esonero triennale le seguenti forme di contribuzione:
  •  il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R;
  •  il contributo pari allo 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  •  il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.
E’, invece, soggetto all’applicazione dell’esonero triennale, il contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nella misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
In merito, poi, alla restituzione del contributo addizionale di cui all’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012, è stato chiarito che tale disposizione opera sia con riferimento alla trasformazione dei rapporti a tempo determinato che nei casi di stabilizzazione degli stessi.
E’ stato, altresì, ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 30 della Legge Fornero, nei casi di trasformazione entro 6 mesi dalla scadenza, la restituzione viene ridotta sulla base del numero dei mesi intercorsi tra la scadenza del rapporto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato.
Con riferimento alla non cumulabilità dell’esonero con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate (art. 4, commi 8 a 11 della L. n. 92/2012), è stato precisato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge Fornero per l’assunzione a tempo determinato e poi ottenere l’incentivo in parola in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Tale possibilità potrà essere prevista anche con riferimento all’incentivo di cui alla L. n. 223/1991 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità), fermo restando, però, che una volta attivato un rapporto di lavoro sulla base del regime agevolato prescelto, non sarà possibile applicarne un altro, né modificarlo in un momento successivo.