Trasporti eccezionali: l’ANAS rettifica la procedura sui preavvisi di transito

Con Circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019 l’ANAS ha nuovamente rettificato le procedure di comunicazione di transito e di annotazione di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali introdotte con una prima Circolare del 10 aprile 2019 e parzialmente modificate in data 1 luglio 2019 risolvendo le maggiori criticità che la stessa ANCE più volte aveva segnalato. In particolare si evidenzia che l’esenzione per alcune tipologie di veicoli (quelli peraltro maggiormente utilizzati dalle imprese edili) già introdotta con la seconda circolare non è più soggetta al limite temporale del 31/12/2019. E’ stato altresì eliminato l’obbligo di compilazione del modulo mensile.
 
Le modifiche sono già in vigore e riguardano anche le autorizzazioni già rilasciate.
 
Di seguito il quadro aggiornato della procedura:
AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE
 
COMUNICAZIONE PREAVVISO DI TRANSITO
 
ANNOTAZIONE VIAGGIO
 
Obbligo (non sanzionabile) di inviare il preavviso 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb.
 
Obbligo (sanzionabile) di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando nr. verde 800841148 in caso di difficoltà).
Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.
 AUTORIZZAZIONI PERIODICHE CON MASSA SUPERIORE LIMITI ART. 62 CdS
 
COMUNICAZIONE PREAVVISO DI TRANSITO
 
ANNOTAZIONE VIAGGIO
 
Obbligo (non sanzionabile) di inviare il preavviso prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb
 
Obbligo (non sanzionabile) di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando nr. verde 800841148 in caso di difficoltà).
Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.
Esclusioni
– mezzi d’opera che circolano entro i limiti di massa dell’art. 10 co. 8 del CdS, ovvero:
a)  veicoli a motore isolati:
     –  due assi: 20 t;
     –  tre assi: 33 t;
     –  quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)  complessi di veicoli:
     –  quattro assi: 44 t;
     –  cinque o più assi: 56 t;
     –  cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t;
– i veicoli ad uso speciale e le macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;
– il trasporto (che ecceda i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del CDS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, se la massa autorizzata non supera 60 t.;
– gli autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, se la massa autorizzata non supera 60 t.
 
In allegato Circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019
per informazioni rivolgersi a:
ANCE NAZIONALE | Segreteria Direzione Legislazione Mercato Privato
Telefono: 0684567277 E-Mail: MercatoPrivato@ance.it