Trasferta – Sentenza Corte di Cassazione n. 27093 del 24 ottobre 2017

Si fa seguito alla precedente comunicazione Ance del 9 maggio 2017 – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA IN MATERIA DI TRASFERTA – per segnalare che l’iter giudiziario relativo alla corretta interpretazione della normativa che disciplina la trasferta si è concluso con l’allegata sentenza della Corte di Cassazione n. 27093 del 24 ottobre 2017, favorevole alle istanze aziendali.
 
Tale pronuncia, fortemente auspicata dall’Ance  che, unitamente ad altri sistemi associativi, ha sostenuto l’azione giudiziaria con un supporto legale al fine di ottenere un’interpretazione che riconosca l’efficacia retroattiva dell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, parrebbe metter fine all’annosa questione relativa  alla gestione del trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta.
 
Al riguardo, si ricorda che la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 9731 del 18 aprile scorso, contestando l’interpretazione del comma 6 dell’art. 51 del TUIR, contenuta nell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, in quanto “disposizione non interpretativa, ma innovativa con effetti retroattivi”, ha rimesso la presente controversia al primo Presidente, per la valutazione di un’eventuale assegnazione  alle Sezioni Unite.
 
La questione sul calcolo dei contributi dovuti sulle indennità di trasferta è stata considerata “di massima e di particolare importanza a norma dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.” e per questo motivo il ricorso è stato assegnato dal primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
 
Tralasciando le censure dedotte in giudizio e richiamate dal provvedimento in oggetto, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, si richiamano qui di seguito le conclusioni ed i due principi di diritto, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ.,  su cui si fonda la pronuncia della Corte Suprema. 
 
In particolare: 1) l’espressione: “anche se corrisposta con carattere di continuità” presente nel vigente art. 51, comma sei del TUIR, deve essere intesa nel senso che: “l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalla citate disposizioni”. 2) l’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, che ha introdotto una “norma retroattiva auto-qualificata di interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del TUIR “risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117 primo comma della Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU” (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
 
Infatti tale norma retroattiva ha attributo alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”. 
 
Si fa riserva di fornire ogni ed eventuale indicazione operativa che dovesse intervenire da parte degli Enti previdenziali interessati, in attuazione della sentenza in oggetto.