Trasferta in edilizia, le novità del Decreto Fiscale
Durante l’iter parlamentare è stata approvata, come più volte richiesto ed auspicato dall’ANCE, una norma di interpretazione autentica e, pertanto, con efficacia retroattiva, in materia di lavoratori in trasferta e trasfertisti. In particolare, viene chiarito che il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86 TUIR), recante la disciplina della trasferta abituale, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni elencate, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del TUIR suddetto, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 (trasferta occasionale).
Come noto, l’istituto della “trasferta”, disciplinato dai suddetti commi, necessitava di un chiarimento univoco volto a dirimere definitivamente le criticità operative rilevate dagli operatori economici, in particolare appartenenti al settore edile e metalmeccanico.
Infatti, nel corso degli anni la materia era stata oggetto di numerosi interventi, sia di natura amministrativa che giurisprudenziale, riscontrando difformità interpretative sulla corretta normativa da applicare per i settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative svolte al di fuori della sede di lavoro in ragione della particolare specializzazione dell’attività esercitata.
A tal riguardo, si rammenta che la Risoluzione del Ministero del Lavoro del 20 giugno 2008 aveva ammesso l’applicabilità della disciplina fiscale e previdenziale della “trasferta occasionale” nel settore edile e metalmeccanico (art.51, co.5, DPR 917/1986) per le indennità corrisposte ai lavoratori assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati in trasferta, per l’espletamento delle proprie mansioni, al di fuori del Comune in cui è sita la medesima.
E’ proprio in virtù di tali indicazioni, tra cui il messaggio Inps n. 27271/08 relativo ai c.d. lavoratori “trasfertisti”, che le imprese avevano applicato ai propri dipendenti la disciplina della “trasferta occasionale” e/o della “trasferta abituale” ai sensi dei suddetti commi 5 e 6 dell’art. 51 del TUIR.
Nel corso degli anni erano stati approvati vari Ordini del Giorno (n. 9/2852/12 del 2007 e il n. 9/5109-AR/66 del 2012 e il n. 9/3444-A/123 del 2015), con i quali si impegnava il Governo a precisare espressamente l’applicabilità della suddetta disciplina della trasferta.
Tuttavia, un orientamento della Corte di Cassazione negava tale applicazione.
Peraltro, anche con lettera congiunta al Ministro Poletti, tutte le parti sociali del settore edile e metalmeccanico, avevano richiesto fortemente una norma di interpretazione autentica sul tema, sottolineando che il perdurare della mancanza di una specifica disciplina sulla “trasferta” causava una serie di rilevanti problematiche per imprese e lavoratori.
Si fa riserva di ulteriori comunicazione