Tracciabilità dei pagamenti: sì ai contanti per somme extra retribuzione
Con l’allegata nota n. 6201/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto al quesito avanzato dalla Confindustria in merito all’obbligo di tracciabilità e al divieto di erogazione in contanti della retribuzione, di cui al comma 910 dell’art. 1 della L n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018 (Cfr. Comunicazioni Ance dell’ 11 giugno 2018 e del 22 gennaio 2018).
In particolare, l’Istituto, nel ribadire che, ai sensi della norma suddetta, la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, dovrà essere pagata ai lavoratori attraverso la banca o un ufficio postale secondo le modalità previste, ha chiarito che l’obbligo di utilizzo di tali mezzi di pagamento riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.
Pertanto, tale obbligo non interesserà la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali ad esempio, gli anticipi di cassa per spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda e nello svolgimento della prestazione (rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio).