Titolo edilizio: la sua efficacia non dipende dal pagamento del contributo di costruzione

E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Comune subordina l’efficacia di un titolo edilizio alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del contributo di costruzione.

E’ quanto afferma il Tar Liguria con la sentenza del 19 novembre 2018, n.891 accogliendo in parte il ricorso proposto da una società contro il provvedimento con il quale il Comune, nella presa d’atto di una DIA (presentata secondo quanto previsto dalla normativa regionale), subordinava l’efficacia della stessa al versamento del contributo di costruzione.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’articolo 42 del Dpr 380/2001 (TUE edilizia), ai commi 2 e 5, disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento del contributo, limitandosi a sancire in tali ipotesi unicamente l’aumento della percentuale del contributo stesso e l’esecuzione coattiva. Non sono, pertanto, legittime l’imposizione di una condizione di efficacia dell’emesso titolo edilizio, l’irrogazione di una sanzione o l’applicazione di una modalità esecutiva diversa da quelle prefigurate dall’ordinamento per colpire l’inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione per assicurarne il recupero all’amministrazione.