Terre e Rocce da Scavo

L’Ance mette a disposizione una prima documentazione, che sarà via via aggiornata, relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti che è stata oggetto, nell’ultimo anno, di una serie di importanti modifiche iniziate nell’Agosto del 2012 con la pubblicazione del D.M. 161 e che si sono al momento concluse con l’entrata in vigore, il 21 agosto scorso, dell’art. 41 bis del decreto legge n. 69 convertito nella legge n. 98 del 2013.
Nel frattempo sono in corso di emanazione, a livello regionale, alcuni provvedimenti di natura applicativa relativamente alle procedure indicate nell’articolo 41 bis.
Tralasciando la situazione di incertezza normativa ed interpretativa verificatasi tra il mese di giugno e in parte di agosto del 2013, la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti anziché come rifiuti è riconducibile a due linee e cioè:
  • Opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e attività soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA –> soggette al D.M.161/12
  • Altre opere/cantieri –>  soggette all’art. 41 bis D.L. 69/13 – L. 98/13

 

Dossier:

Decreto 10 Agosto 2012, n. 161

Il Decreto n. 161/2012, che è stato emanato dal ministero dell’Ambiente di concerto con il ministero delle Infrastrutture, stabilisce i criteri qualitativi e le condizioni da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, come stabilito all’articolo 183, comma 1, lettera qq) del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
In particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti, vale a dire:
a) essere generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;
b) essere utilizzate, in conformità al Piano di Utilizzo:
    1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale sono state generate, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
    2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3;
d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4.
La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo che va presentato all’autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.
Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 6 ottobre 2012 e dalla medesima data risulterà abrogata la procedura delineata nell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione dell’art. 39 del D.Lgs. 205/2010.
Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo autorizzati in base all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto è previsto una procedura transitoria. Tali progetti infatti potranno essere assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Piano di Utilizzo. In caso contrario, potranno essere portati a compimento con le modalità della precedente disciplina.
Il Decreto non interviene in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei “piccoli cantieri” (< 6000 mc) che dovrebbe, invece, essere disciplinato nell’ambito di un nuovo decreto legge sulla semplificazione al vaglio del Governo.