Terre e Rocce da Scavo: il punto della situazione dopo il Decreto Legge 69/2013

La gestione delle terre e rocce da scavo è stata recentemente oggetto di una doppia modifica legislativa per effetto dell’entrata in vigore, il 26 giugno, della Legge n. 71/2013 (di conversione con modifiche del DL 43/2013 cd. “Expo 2015”) e, il 22 giugno, del DL n. 69/2013 cd. “decreto del fare” .
Tali provvedimenti hanno previsto nello specifico che:
articolo 8-bis DL 43/2013 conv. in Legge n. 73/2013
1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all’entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
articolo 41 comma 2 DL n. 69/2013
2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
 
Le due norme, entrate peraltro in vigore a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, pongono evidenti problemi di ordine pratico in merito all’applicazione della corretta disciplina. Nel frattempo è iniziato l’iter di conversione del DL n. 69/2013 e si ritiene che molto probabilmente le due norme in questione subiranno ulteriori modifiche che ANCE ha suggerito soprattutto per dirimere le difficoltà che si sono venute a creare.
 
In attesa di questa auspicata evoluzione normativa si ritiene utile fare il punto sulla normativa applicabile
in particolare per quanto attiene ai nuovi cantieri e cioè quelli avviati successivamente al 22 giugno (ovvero al 25 giugno per quelli con volumi sino a 6.000 mc.).
 
 
Fonte normativa
 
Tipologia cantiere
Disciplina applicabile
Art. 41 comma 2
DL 69/2013
Opere/interventi soggetti a VIA/AIA indipendentemente dai volumi prodotti
Dal 22 giugno 2013
DM 161/2012
Art. 41 comma 2
DL 69/2013
Opere/interventi non soggetti a VIA/AIA con volumi
>6.000 mc
Dal 22 giugno 2013
Ipotesi A) art. 184 bis D.Lgs. 152/2006 sui sottoprodotti
Ipotesi B) art. 186D.Lgs. 152/2006 su terre e rocce da scavo (*)
Articolo 8-bis
DL 43/2013 conv. in Legge 71/2013
Opere/interventi non soggetti a VIA/AIA con volumi <6.000 mc
Dal 26 giugno 2013
Art. 186 D.Lgs. 152/2006 su terre e rocce da scavo  (**)
 
 
 
*    Si potrebbe ritenere che l’articolo 186 sia di nuovo in vigore poiché la sua abrogazione a seguito del comma 4, art. 39 D.Lgs. 205/2010 è venuta meno ad opera dell’articolo 41 co. 2 DL 69/2013 (DM 161/2012 si applica solo alle opere/interventi soggetti a VIA/AIA).
 
** Poiché alcune regioni ed enti locali avevano a suo tempo emanato delle direttive attuative dell’art. 186, si ritiene che possano essere di nuovo utilizzate sino ad una eventuale ulteriore modifica di legge.
 
 
Cantieri in attività
 
I cantieri in attività per i quali siano stati approvati piani di riutilizzo delle terre e rocce ai sensi del decreto ministeriale 161/12 ovvero ai sensi dell’art. 186 Dlgs 152/06 e dell’art. 15 comma 1 del decreto 161/12  potranno essere portati ad esecuzione.

Considerata la complessa situazione normativa determinatasi nonché la manifesta volontà politica di modificare l’art. 41 del decreto legge 69 e’ comunque consigliabile, se non si hanno particolari motivi di urgenza, per i nuovi cantieri attendere la conversione in legge del decreto legge 69 e poi presentare un piano di utilizzo secondo le disposizioni che verranno individuate oppure trattare le terre e rocce come rifiuto.

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