Termini per la presentazione delle domande di Cigo – Periodi di proroga – Chiarimenti Inps

Con l’allegato messaggio n. 4067/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.

Per le domanda di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), prive dell’indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, nel caso in cui l’evento che ha determinato la sospensione ricada nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo, la D.G. Inps ha ricordato che è attivabile da parte delle proprie sedi territoriali la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442.

In tale circostanza, pertanto, sarà consentito all’azienda di fornire alla sede Inps il dato mancante che permetterà di stabilire correttamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa sarà riconducibile al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Per ovviare alla criticità emerse in merito alle istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi e per le quali le aziende, erroneamente, presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo, l’Inps ha chiaramente ricordato che la domanda deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

Quanto sopra, ovviamente, dovrà interessare anche i casi in cui gli eventi meteo si collochino nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.

Le condotte sopra richiamate, che comportano di regola il rigetto della domanda con la motivazione “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo sono ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo.
 

Nei casi di rigetto della domanda per la motivazione suddetta, l’azienda potrà ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di Cigo che alla data del messaggio Inps in oggetto (18 ottobre 2017) risultano in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.

Ovviamente, l’Inps prospetta come soluzione alternativa alla presentazione di un’unica domanda, quella di poter presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

In relazione ai periodi di proroga della Cigo, così come previsti dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15 (cfr. “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”), l’Inps ha confermato che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.

Tale presupposto consente di superare le prassi difformi adottate dalle Sedi Inps nelle istruttorie, che in alcuni casi hanno comportato il rigetto delle istanze essendo giudicati eventi non transitori, in quanto la ripresa dell’attività lavorativa, indicata nella domanda, è risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della Cigo originariamente richiesto.

In tali casi, ha rilevato l’Inps alle proprie sedi territoriali, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno, ma andrà esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.

Messaggio INPS_18_10_17 n. 4067