Tar Veneto: affidamenti sotto i 40.000 euro – La risoluzione del contratto richiede la previa verifica effettiva della mancanza dei requisiti
Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere all’affidamento sulla base delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico, riservandosi di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti in un momento successivo.
Se tali verifiche accertano l’assenza dei requisiti dichiarati, trovano applicazione le conseguenze previste dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tra cui anche la risoluzione del contratto.
Tuttavia, quando la verifica riguarda una causa di esclusione non automatica, come una grave violazione fiscale non definitivamente accertata, la stazione appaltante non può limitarsi a prendere atto dell’irregolarità. Prima di dichiarare la perdita del requisito e adottare i conseguenti provvedimenti, il RUP è tenuto a svolgere un’adeguata istruttoria e a motivare le ragioni per cui quella specifica situazione incide concretamente sull’affidabilità dell’operatore economico.
È questo il principio affermato dal TAR Veneto (Sezione III), con la sentenza n. 1591 del 17 luglio 2026, pronunciata nell’ambito di un affidamento diretto del valore di 16.000 euro.
Il caso
L’impresa affidataria aveva dichiarato di possedere tutti i requisiti richiesti dal Codice dei contratti pubblici e il contratto era stato regolarmente avviato.
Successivamente, nel corso delle verifiche effettuate attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), la stazione appaltante ha riscontrato la presenza di due violazioni fiscali non definitivamente accertate, per un importo complessivo superiore a cinque milioni di euro.
Ritenendo che la dichiarazione resa dall’operatore non fosse veritiera, l’Amministrazione ha disposto la risoluzione del contratto, la segnalazione all’ANAC e l’esclusione dell’impresa dalle successive procedure di affidamento.
La decisione del TAR
Il Tribunale amministrativo ha annullato tali provvedimenti, evidenziando che la stazione appaltante aveva omesso qualsiasi valutazione sull’effettiva rilevanza delle violazioni fiscali ai fini dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico.
Secondo i giudici, infatti, una violazione fiscale non ancora definitivamente accertata non comporta automaticamente l’esclusione dell’impresa. Essa rappresenta soltanto il presupposto che consente alla stazione appaltante di esercitare il proprio potere discrezionale, verificando se, nel caso concreto, l’irregolarità sia tale da compromettere il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.
Gli elementi da valutare
Nel compiere tale valutazione, il RUP deve considerare tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie, tra cui:
- la solidità economica e finanziaria dell’impresa;
- il rapporto tra l’importo del debito tributario e il valore dell’affidamento;
- il volume d’affari e la consistenza patrimoniale dell’operatore;
- il fatto che le violazioni riguardino eventualmente una società incorporata;
- la circostanza che gli accertamenti fiscali non siano ancora definitivi;
- le osservazioni e le giustificazioni presentate dall’impresa durante il procedimento.
L’ambito di applicazione dell’art. 52, comma 2
La sentenza chiarisce inoltre che la disciplina prevista dall’articolo 52, comma 2, del Codice dei contratti pubblici non è limitata alle sole cause di esclusione automatica.
La risoluzione del contratto e le ulteriori conseguenze previste dalla norma devono essere applicate ogni volta in cui venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati, siano essi generali o speciali.
Ciò che cambia è il percorso che conduce a tale accertamento.
Quando si tratta di una causa di esclusione automatica, la carenza del requisito emerge direttamente dal dato oggettivo. Diversamente, nelle ipotesi di esclusione non automatica è necessario che la stazione appaltante svolga una valutazione discrezionale, proporzionata e adeguatamente motivata, diretta ad accertare se la specifica situazione incida realmente sull’affidabilità dell’operatore.
In conclusione
La pronuncia del TAR Veneto ribadisce che, negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la semplificazione introdotta dal legislatore riguarda esclusivamente le modalità e il momento in cui vengono effettuati i controlli sui requisiti. Essa non elimina, però, l’obbligo per la stazione appaltante di svolgere un’istruttoria puntuale e di motivare adeguatamente le proprie decisioni ogni volta che il Codice attribuisce un potere valutativo.
Ne consegue che, in presenza di una causa di esclusione non automatica, la mera esistenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata non è sufficiente, di per sé, a giustificare la risoluzione del contratto: è indispensabile una valutazione concreta sulla reale incidenza della vicenda sull’affidabilità dell’operatore economico.

