Tar Toscana, Sentenza n. 1372/2016 – L’anomalia scatta con l’aggiudicazione definitiva

Nel corso di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso è legittimo il ricalcolo della soglia di anomalia nel caso di riammissione in gara di ditte inizialmente  escluse prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Lo sancisce il Tar Toscana, sez. I, con la Sentenza del 19 settembre 2016, n. 1372 e viene da una lettura sistematica dell’art. 38 co. 2 bis del D.lgs n. del  12 aprile 2006 rispetto all’art. 11 del medesimo codice dei contratti, porta a ritenere che la norma nella parte in cui vieta la rideterminazione della media e della soglia di anomalia deve essere interpretata nel senso di limitare il potere dell’amministrazione di agire in autotutela solo dopo che la stazione appaltante abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La controversia era nata perché la stazione appaltante, dopo la riammissione in gara di alcune ditte inizialmente escluse, aveva proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia.

Ciò aveva portato all’esclusione della ricorrente, giudicata anomala. Per determinare il momento in cui la soglia di anomalia viene fissata in modo irreversibile, il Collegio ha puntato l’attenzione sull’esegesi della locuzione usata dal legislatore nell’ultima parte dell’art. 38 comma 2 bis D. Lgs n. 163/2006. Il confine invalicabile previsto dalla norma, fa riferimento a “ogni variazione che intervenga … successivamente alla fase di ammissione … regolarizzazione o esclusione delle offerte…. Con il richiamo a ragione di carattere sistematico e logico l’organo giudicante ha prescelto la soluzione che esclude il potere della stazione appaltante di agire in autotutela solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva, rimanendo quindi possibile prima di tale momento.  

Fonte: ItaliaOggi.it