Superbonus e villette a schiera – I Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sì alla detrazione potenziata al 110% – cd. Superbonus per un intervento di isolamento termico su una villetta a schiera, anche non abitazione principale, a condizione che questa sia “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall’esterno” e nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla relativa disciplina.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.328 del 9 settembre 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un privato in relazione all’applicabilità della detrazione potenziata al 110% – cd. Superbonus sulla propria villetta a schiera, utilizzata come “prima casa” per sé ed il proprio nucleo familiare.
Come noto, gli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, hanno introdotto, in aggiunta agli attuali benefici fiscali per il recupero edilizio, una detrazione potenziata al 110%, per le spese sostenute, tra l’altro, da persone fisiche e condomini, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e relative ad interventi di risparmio energetico, sicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici
I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su
- parti comuni di edificio,
- singole unità immobiliari possedute dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività commerciale, arti o professioni;
- edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, anche se non adibiti ad “abitazione principale”.
Ai fini dell’Ecobonus al 110%, vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
Con riferimento al caso di specie, relativo all’applicabilità dell’Ecobonus al 110% su un fabbricato unifamiliare (cd. “villetta a schiera”) l’Agenzia delle Entrate richiama sia la disciplina di legge, sia la C.M. 24/E/2020 che ha fornito i primi chiarimenti applicativi della misura.
In particolare, in tale pronuncia è stata chiarita l’espressione contenuta nella norma in base alla quale «per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:
- un’unità immobiliare è «funzionalmente indipendente» se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
- per «accesso autonomo dall’esterno» si intende l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Inoltre, in presenza di unità immobiliari poste all’interno di “edifici plurifamiliari”, i requisiti dell’«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», devono essere verificati congiuntamente, a nulla rilevando la circostanza che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione finanziaria ammette l’applicabilità della detrazione potenziata al 110% a condizione che l’abitazione presenti tutti i citati requisiti, a prescindere dalla destinazione della stessa come “prima casa” del nucleo familiare.
Infine, viene ricordato che in alternativa alla fruizione diretta del beneficio, l’istante può optare per lo sconto in fattura, ovvero per la cessione del credito, in base alle modalità stabilite dal Provvedimento 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020