Superbonus e altri bonus edilizi, quando scatta obbligo di attestazione SOA

L’attestazione SOA sarà necessaria per tutti i lavori con importi elevati che danno diritto a superbonus 110 e altri bonus edilizi.

L’esecuzione dei lavori per i quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali quali superbonus 110, ecobonus, bonus ristrutturazione e altri se di importo superiore a 516.000 euro, dovrà essere affidata alle imprese in possesso dell’attestazione SOA. Tale importante novità è contenuta nella Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 del nel decreto n° 21 del 2022, cosiddetto decreto Ucraina-bis.

La misura entra in vigore con degli step ben precisi che permetteranno alle imprese e ai contribuenti di adeguarsi all’importante novità. Dunque, dopo le novità circa la congruità dei costi della manodopera, i nuovi prezzari del Ministero della Transizione ecologia, arriva un’altra importante stretta sui bonus edilizi.

Ecco cosa cambia.

Attestazione SOA: cos’è e come funziona

Il codice dei contratti pubblici prevede la cosiddetta attestazione SOA (articolo 84 del codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo n° 50 del 2016).

Si tratta di una certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici. L’attestato SOA è rilasciato da apposite Società organismi di attestazione.

Con tale attestazione  le imprese che eseguono i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso:

  1. dei requisiti di idoneità professionale;
  2. la capacità economica e finanziaria
  3. nonchè le capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire i lavori.

Superbonus 110 e altri bonus edilizi con attestazione SOA: le nuove regole fino al 30 giugno 2023

A  decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare  agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:

  1. ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente attestazione SOA;
  2. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Quanto appena detto vale da gennaio 2023 fino al 30 giugno dello stesso anno.

Ad ogni modo, sul punto 2, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA all’impresa esecutrice.

Dal 1° luglio 2023, le condizioni per accedere alle detrazioni, anche in sconto in fattura o cessione del credito, diventano ancora più stringenti.

Si cambia ancora dal 1° luglio 2023

Dal 1° luglio 2023 viene meno la suddetta distinzione.

Le agevolazioni fiscali sui lavori di importo superiore a 516.000 euro, sarà condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA alle imprese: appaltanti o subappaltanti.

Regole transitorie

Il decreto Ucraina bis prevede delle disposizioni di coordinamento per i lavori già in essere.

Infatti, le novità non si applicheranno  ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022; data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ucraina bis. La stessa indicazione  vale per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa (art.2704 codice civile) anteriore alla stessa data del 21 maggio.

Dopo le novità circa la congruità dei costi della manodopera, i nuovi prezzari del Ministero della Transizione ecologia, arriva un’altra importante stretta sui bonus edilizi.

Di certo, si tratta di una novità importante, anche se il limite di 516.000 euro interesserà soprattutto i lavori condominiali. Infatti, per gli immobili condominiali è palesemente più semplice arrivare al suddetto importo