Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida
Superbonus, dalle nuove regole sulla cessione del credito, alla proroga a settembre per gli interventi sulle “unifamiliari”, dal divieto di cessioni parziali del credito, alla necessità del CCNL in edilizia per i lavori che accedono all’agevolazione.
Queste sono alcune delle novità contenute nella Guida “Superbonus 110%” aggiornata dall’Agenzia delle Entrate a giugno 2022. Il vademecum disponibile on line sul sito dell’Agenzia ripercorre la disciplina dell’agevolazione potenziata, confermando gli orientamenti e i chiarimenti già contenuti nella Circolare 19/E/22.
In particolare, la Guida fa il punto sulla disciplina complessiva del 110%, includendo le recenti novità introdotte dal DL 50/2022, attualmente in fase di conversione alla Camera (DDL 3614/C).
Pertanto, viene ricordata la proroga al 30 settembre 2022 del termine, prima fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di villette unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori per poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022, con la precisazione che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%.
Viene, inoltre, fatto il punto sui limiti alla cessione del credito riepilogando i possibili passaggi del credito ammessi, dopo la comunicazione della prima cessione.
A tal riguardo, si ricorda che la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo, di cui all’art.121 del DL 34/2020 (legge 77/2020), è stata più volte modificata in chiave anti-frode, prima con il DL 4/2022 (cd. “Sostegni-Ter legge 25/2022) poi con il DL 17/2022 (cd. “Decreto Energia” legge 34/2022) e attualmente con il DL 50/2022 (cd. “Aiuti” in fase di conversione).
In base a queste modifiche, come riepilogato dalla Guida, il credito d’imposta generato da interventi agevolati dai bonus “edilizi”, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una sola volta a soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni. Dal 1° maggio è concessa, inoltre, la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere, in ogni momento, il credito derivante dai bonus edilizi ai propri correntisti professionali privati, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.