“Superammortamento” – I chiarimenti della C.M. 23/E/2016

Il “superammortamento” nella misura del 140% per i beni strumentali d’impresa deve essere fruito nel periodo d’imposta di competenza e se il bene viene ceduto prima della fine dell’ammortamento, si decade dal beneficio.

Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in merito alle modalità applicative del beneficio consistente nel “superammortamento”, in misura pari al 140%, introdotto dall’art.1, co.91-94 e 97, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)[1].

Come noto, la legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta “legge Macron”.

In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene.

In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso[2].

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato aveva già confermato, con specifico riferimento all’acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il “superammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.

E’ stato previsto che il “superammortamento” non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore.

Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa.

Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di:

–       di beni immobili strumentali;

–       nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%;

–       macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di Stabilità 2016[3].

Sul tema, i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio sono giunti con la C.M. 23/E/2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo a:

–       soggetti ammessi al beneficio;

–       tipologia di investimenti;

–       ambito temporale e modalità di fruizione del beneficio a seconda del tipo di bene;

–       determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2015 e 2016.

Di seguito si riporta un estratto del D.M. 31 dicembre 1988, riassuntivo dei beni mobili strumentali utilizzati nel settore delle costruzioni, acquistabili con il “superammortamento”[4].

[1]  Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID n.23273 del 13 gennaio 2016.

[2] Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, sarà pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno (Cfr. ANCE “Disegno di Legge di Stabilità 2016 Atto n.2111/S – Misure fiscali” – ID n.22478 del 27 ottobre 2015).

[3]Si tratta ad esempio, delle condotte per la distribuzione di gas ed energia elettrica, delle ferrovie e del relativo materiale rotabile, ovvero degli aerei, ivi compreso l’equipaggiamento.

[4]Si ricorda che il beneficio non si applica ai cd. “fabbricati destinati all’industria”, il cui coefficiente di ammortamento è pari al 3% (cfr. Gruppo XVI – Industrie edilizie del medesimo D.M.).

Superammortamento – I chiarimenti della CM 23-E-2016 estratto del DM 31 dicembre 1988

Superammortamento – I chiarimenti della CM 23-E-2016 Circolare n23-E del 26 maggio 2016