SUBAPPALTO NEI LAVORI A CATEGORIA UNICA: LA SOA DEL SUBAPPALTATORE VA COM-MISURATA ALLA QUOTA AFFIDATA

Con il parere n. 3915/2025 il MIT ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 in tema di subappalto nei lavori pubblici.
In particolare, è stato richiesto se, nell’ipotesi di appalto di lavori con categoria SOA unica e prevalente, e tenuto conto del limite massimo del 50% subappaltabile, il subappaltatore
debba possedere una qualificazione SOA riferita all’intero importo dell’appalto ovvero limitata alla sola quota di lavori affidata in subappalto.
La risposta del MIT ha evidenziato che, in tali casi, il subappaltatore è tenuto a possedere la qualificazione SOA esclusivamente in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
effettivamente acquisiti in subappalto, e non con riferimento all’intero appalto, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenze n. 2182/2022
e n. 6060/2021), secondo cui la qualificazione deve essere commisurata ai lavori concretamente affidati.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere

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