Subappalto in ambito di Accordo Quadro – Tar Emilia Romagna/Parma n. 560/2025

Con la Sentenza Tar Emilia Romagna – Parma, n. 560 del 16 dicembre 2025,  i Giudici hanno chiarito come, nell’ambito di un Accordo Quadro, la richiesta di autorizzazione al subappalto vada presentata in riferimento allo specifico contratti applicativo, non potendo essere prodotta rispetto all’Accordo Quadro nel suo complesso. Il pronunciamento a riguardo specifica che “l’accordo quadro costituisce un pactum de modo contraendi, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l’accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi, e ciò nell’ottica che gli accordi quadro hanno lo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo di aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltati ed uno o più operatori economici, individuando i futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un arco temporale massimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2024 n. 1393).”

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