Subappalto e Contratti Similari – Art. 105 Codice Appalti
Il Codice si sofferma sui i casi in cui è possibile applicare la disciplina del subappalto anche ad altre figure contrattuali, quali ad esempio le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, (cfr. secondo periodo del comma 2, che riproduce il previgente art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006).
Il decreto correttivo ha infatti riportato la stessa all’originaria nozione dei c.d. “contratti similari” (o contratti assimilabili) al subappalto.
Pertanto, è soggetto alla disciplina del subappalto il contratto – avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo – d’importo superiore al 2% dell’importo dell’appalto (ovvero maggiori di 100.000 euro) in cui l’incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell’importo del subcontratto (vedi fig. n. 1).
Laddove ciò si realizzi, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e dunque soggetto alla relativa disciplina, che prevede – tra l’altro – la necessità di una preventiva autorizzazione, il computo dell’importo del subcontratto, ai fini del calcolo della quota subappaltata, l’obbligo di pagamento diretto, laddove previsto.
Inoltre, si applicano a tale contratto anche le disposizioni in tema di responsabilità solidale dell’appaltatore, assieme ad ogni altro effetto di legge, come la fattispecie penalmente rilevante del subappalto non autorizzato (articolo 21 legge n. 646/1982).
Di fatto ci sono due elementi, uno quantitativo (l’importo e la percentuale); l’altro qualitativo (l’incidenza della manodopera).
Come anticipato ieri, prevale il requisito qualitativo, ovvero l’incidenza della manodopera:
se inferiore al 50% dell’importo del contratto, indipendentemente dall’importo di 100.000 € e dalla percentuale del 2%, siamo di fronte ad un Contratto Similare.
se superiore il 50% dell’importo dei lavori, andiamo a vedere il requisito quantitativo:
a) se superiore al 2% e/o 100.000 € , allora è Subappalto
b) se inferiore al 2% e/o 100.000 €, allora è Contratto similare
Resta ferma la disciplina prevista per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, per i quali l’affidatario può limitarsi a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.