Subappalti: non è obbligatorio l’indicazione dei nominativi nell’offerta

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria l’indicazione del nome del subappaltatore all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “subappalto necessario”).
 Ciò, in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento ad adiuvandum davanti allo stesso consesso.
 In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente. Infatti, l’articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici,- che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto – ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, cosi circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.
La Adunanza Plenaria ha altresì affrontato una seconda questione attinente ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com’è noto, l’Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell’obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell’offerta economica.
Sul punto, era stato rimesso all’Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al “regime” cui assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell’Adunanza Plenaria, e se  per queste fosse possibile utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio.
Al riguardo, il giudice amministrativo ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.
Si allega la sentenza in commento. Seguirà ulteriore commento.