Studio di Settore per l’edilizia – Approvato il nuovo Studio WG69U
Approvato dalla Commissione degli esperti, il 2 dicembre 2015, il nuovo Studio di Settore per l’edilizia WG69U (ordinaria revisione triennale dell’attuale Studio VG69U[1]), nonostante l’astensione di tutte le Organizzazioni di categoria partecipanti all’organismo, ivi compresa l’ANCE.
La scelta di non esprimere il proprio parere da parte delle Associazioni di Categoria e professionali trova ragione nelle sostanziali difficoltà a fornire una valutazione esatta sull’adeguatezza della revisione, tenuto conto dello stato di difficoltà economica generale in cui versano ancora le imprese interessate dall’applicazione degli Studi.
Il nuovo Studio sarà comunque applicabile già dalle prossime dichiarazioni 2016, relative al periodo d’imposta 2015, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attesa entro il prossimo 31 dicembre[2].
L’ANCE, nonostante abbia formalizzato il proprio parere favorevole alla revisione proposta sotto il profilo tecnico, ha comunque subordinato il proprio assenso generale al formale impegno dell’Amministrazione Finanziaria a:
- tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento;
- sottoporre all’attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2015, successivamente all’approvazione dello Studio.
In sostanza, l’ANCE ha richiesto che tali correttivi siano portati a conoscenza delle Associazioni di categoria, preliminarmente alla loro definitiva approvazione, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra i dati congiunturali presi a base dei suddetti correttivi ed i dati definitivi sull’andamento economico del settore.
In linea generale, l’Associazione ha evidenziato forti preoccupazioni legate alla perdurante congiuntura economica avversa che il settore attraversa, nonostante i segnali generali di ripresa dell’economia italiana, auspicando quindi che i correttivi congiunturali ai risultati dello Studio possano cogliere, in misura puntuale, l’attuale realtà produttiva delle imprese del settore. L’utilizzo dei correttivi, tuttavia, secondo l’ANCE, “metterebbe in discussione l’utilità stessa dello strumento ai fini dell’accertamento”.
Sul punto, nel verbale consuntivo dei risultati dei “test” del nuovo Studio, l’Agenzia ha tenuto a sottolineare che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello Studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2013, anno in cui, secondo l’Amministrazione finanziaria, “gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati”.
L’eventuale applicazione dei correttivi, sempre secondo l’Agenzia, ha la precisa finalità di tener conto, nel periodo d’imposta di applicazione dello Studio, degli effetti della crisi del settore e di quella specifica del territorio, elementi ulteriori rispetto a quelli rilevati nell’anno di costruzione dello Studio. Conseguentemente, l’Amministrazione dichiara di non condividere le perplessità dell’Associazione sull’utilizzo dello Studio in sede di accertamento nel caso in cui l’annualità accertata sia la stessa di quella per cui i correttivi applicati sono stati approvati.
In merito alle modifiche apportate al fattore correttivo relativo alle rimanenze valutate a costo, che interviene come fattore di abbattimento delle variabili della funzione di stima dei ricavi, l’ANCE ha rilevato che, rispetto alla formula di calcolo prevista per lo Studio VG69U, la mancata considerazione delle spese e degli oneri non afferenti la produzione necessiterebbe di un’attenta valutazione, soprattutto perché, nella fase di “test” del nuovo Studio, la sezione interessata (sezione “Spese e oneri non afferenti la produzione”) sarebbe stata di frequente erroneamente compilata, anche a causa della “eccessiva genericità” delle istruzioni, che non consentirebbero l’esatta individuazione dei costi “non afferenti la produzione”.
In merito a dette osservazioni, l’Agenzia delle Entrate, garantendo preliminarmente che le modifiche citate non fanno in ogni caso venir meno l’efficacia della funzione di “attenuazione della stima dei ricavi” del fattore correttivo, ha fatto presente che già nella modulistica in corso di predisposizione per il periodo d’imposta 2015, il modello WG69U non prevedrà variabili relative a “Spese e oneri non afferenti la produzione”, con il conseguente venir meno delle eventuali difficoltà compilative legate alla individuazione delle stesse.
L’Agenzia ha poi ufficialmente confermato che, in sede di applicazione del nuovo Studio, saranno analizzate e valutate tutte le eventuali criticità che dovessero risultare, anche alla luce di specifiche segnalazioni che le Organizzazioni di categoria faranno pervenire.
Da ultimo, sono state rese note alcune considerazioni di sintesi in merito agli indicatori di coerenza, in particolare relativamente alla loro capacità di rappresentare la coerenza economica dei contribuenti, anche nell’attuale congiuntura, e la correttezza dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli Studi.
[1] Cfr. ANCE “Studi di Settore – Prossima la revisione 2015” – ID N. 21978 del 18 settembre 2015; “Studi di Settore – Annunciata la revisione 2015 dello Studio VG69U per le costruzioni” – ID N. 18636 del 12 dicembre 2014.
[2] Così dispone, infatti, il comma 1-bis dell’art.1 del D.P.R. 195/1999 (aggiunto dall’art.23, comma 28, lett.a, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 e modificato, da ultimo, dall’art.2, comma 35, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), ai sensi del quale, a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
La medesima disposizione stabilisce, altresì, che eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.