Split payment: è l’impresa fornitrice responsabile della corretta applicazione dell’Iva
Chiarimenti sul regime sanzionatorio connesso all’applicazione dello split payment in capo all’impresa esecutrice di prestazioni nei confronti della P.A., che è responsabile della corretta applicazione dell’IVA a prescindere dalle indicazioni fornite dal committente pubblico.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.604/E del 18 dicembre 2020 in merito all’applicabilità del meccanismo dello “split payment”, disciplinato dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ed operante fino al 30 giugno 2023
Come noto, i fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate a tale regime devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA all’Erario, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015)
In particolare, nella Risposta n.604/E/2020 l’Agenzia delle Entrate si concentra sul profilo delle sanzioni connesse all’applicabilità dello “split payment”, e chiarisce che in linea generale, l’impresa fornitrice, soggetto passivo ai fini IVA, è responsabile della corretta applicazione dell’IVA, ancorché il versamento all’Erario sia eseguito in concreto dalla P.A. committente.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria precisa che:
- è solo il fornitore il soggetto obbligato a dettagliare la prestazione eseguita con la corretta applicazione dell’IVA in fattura, a prescindere dalle eventuali indicazioni circa l’aliquota IVA suggerite dalla P.A. committente;
- nell’ipotesi di errata applicazione dell’IVA a cura del fornitore, se nella fattura sono indicate un’aliquota ed un’imposta inferiore a quella dovuta, questi risponde:
- della sanzione per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni imponibili ad IVA;
- della sanzione per omesso versamento dell’IVA, in tutto in parte, ancorché l’errato versamento sia, di fatto, eseguito in “split payment” dalla P.A..
Invece, sempre in caso di errata applicazione dell’IVA (aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria), la Risposta n.604/E/2020 chiarisce che il fornitore non risponde della sanzione per la dichiarazione IVA infedele.
In tal caso, infatti, nel rigo VE38 della dichiarazione IVA (Modello IVA 2020), è necessario indicare solo l’importo imponibile (che concorre al volume d’affari del fornitore) delle cessioni e/o prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello “split payment”, senza indicare anche la relativa IVA;
- diversamente, nell’ipotesi in cui l’appaltatore abbia correttamente applicato l’IVA in fattura, è la P.A. che non effettua il versamento, totale o parziale, dell’IVA in “split payment”, ad essere assoggettata alla sanzione per omesso versamento dell’imposta (sempre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 471/1997).
Resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria, nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale.
In ogni caso, l’ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.