SOGLIA DI ANOMALIA NELLE GARE SOTTOSOGLIA: IL MIT CHIARISCE QUANDO È NECESSARIO IL RICALCOLO
Con il parere n. 4067/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso in merito al ricalcolo della soglia di anomalia nelle gare sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo.
Nel quesito sottoposto, è stato richiesto se, nell’ambito di una procedura per lavori con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e con previsione di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, sia necessario procedere al ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell’esclusione di un operatore economico per mancata dimostrazione della congruità dell’offerta intervenuta in sede di apertura delle offerte economiche.
La risposta del MIT ha evidenziato che il ricalcolo della soglia di anomalia deve essere effettuato, in quanto la soglia è condizionata dal numero dei concorrenti e dall’importo delle offerte presentate e può quindi variare in caso di esclusione o riammissione di uno o più operatori economici. In tali ipotesi, l’applicazione del meccanismo della regressione procedimentale comporta il rinnovo degli atti di gara successivi alla prima determinazione della soglia e la conseguente modifica della graduatoria. La soglia di anomalia diviene im-modificabile solo al momento dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, disposizione la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2025, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania

