Siti UNESCO e autorizzazione paesaggistica

In assenza di vincoli paesaggistici specifici, gli interventi sugli immobili ricompresi all’interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO non sono soggetti al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. È quanto emerge nella sentenza n. 22 del 13 gennaio 2016, dove la Corte Costituzionale fa il punto sul rapporto fra la normativa per la tutela dei beni paesaggistici e quella per la tutela dei siti UNESCO.

Al riguardo la Consulta specifica che:

  • i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, nel nostro ordinamento giuridico, non godono di una tutela a sé stante, ma, anche a causa della loro notevole diversità tipologica (siti culturali, siti naturali, ecc.), beneficiano di forme di protezione differenziate a seconda della loro tipologia;
  • i siti UNESCO sono assoggettati alle misure di tutela paesaggistica solo nel caso in cui siano vincolati e cioè siano riconducibili ai beni tutelati per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004 (cd. aree ex Galasso) ovvero sia intervenuto un apposito provvedimento di vincolo (artt. 136 e ss del D.lgs. 42/2004 ovvero ancora il vincolo sia apposto dal piano paesaggistico regionale (art. 134, comma 1, lett. c del D.lgs. 42/2004)

Da ciò consegue che, in assenza di vincolo, gli interventi sugli immobili ricompresi all’interno dei siti UNESCO non sono soggetti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 22/2016

Siti UNESCO e autorizzazione paesaggistica – Allegato sentenza Corte Costituzionale 22_2016_