SISTRI, pubblicato il nuovo decreto, ma l’operatività è ancora lontana

Con il decreto del Ministro dell’ambiente del 30 marzo 2016, n.78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2016, n. 120, sono stati definiti i nuovi criteri per il funzionamento del SISTRI in un’ottica, come espressamente detto nella rubrica del decreto, “di ottimizzazione del sistema di tracciabilità”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno, non ha alcuna ricaduta immediata sugli operatori che continueranno a gestire i rifiuti prodotti secondo le modalità sino ad ora seguite, ma è importante per la futura definizione di un sistema di tracciabilità tecnicamente sostenibile soprattutto per gli operatori. Infatti l’art. 2 prevede che con successivi decreti siano definite le procedure necessarie per l’accesso al SISTRI, per l’inserimento e la trasmissione dei dati. Per altro è opportuno ricordare che il medesimo articolo pone a carico della società concessionaria del servizio (da individuare) l’aggiornamento della modulistica, dei manuali e delle guide sintetiche. Il decreto ed in particolare l’art. 4, conferma le categorie di coloro che sono obbligati ad aderire al SISTRI ed in particolare si segnalano i produttori di rifiuti pericolosi e i trasportatori di rifiuti pericolosi (art. 188 ter D.lgs. 152/06), così come sono sostanzialmente confermate anche le modalità di adesione, mentre risulta essere stata semplificata la parte relativa ai dispositivi sia per gli impianti fissi che per i veicoli. Per altro sarà possibile aderire al SISTRI, per coloro che non sono obbligati, anche su base volontaria.
Tra le varie disposizioni su cui si richiama l’attenzione vi è l’art. 13 relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione o di altra attività svolta al di fuori dell’unità locale. Le annotazioni relative alla produzione di rifiuti da parte dei soggetti iscritti al SISTRI dovranno essere inserite entro 10 gg lavorativi dalla produzione e comunque prima della movimentazione (se questa avviene in un termine inferiore rispetto a quella prima ricordata), mentre le annotazioni relative allo scarico e all’affidamento al trasportatore andranno inserite e firmate elettronicamente entro 10 gg dal completamento delle operazioni di trasporto. È stata poi confermata la possibilità che i rifiuti prodotti in un cantiere con durata non superiore a 6 mesi  e nel quale non siano disponibili le tecnologie per l’accesso al SISTRI, le relative schede vengano compilate dal delegato della sede legale o dell’unità locale. Ai fini dell’individuazione del termine di 6 mesi si farà riferimento al contratto di appalto.
 In allegato il decreto 30 marzo 2016 n. 78