SISTRI, Mud e Albo Gestori ambientali: scadenze al 30 aprile 2016

Sabato 30 aprile 2016 è la data entro cui vanno effettuati alcuni importanti adempimenti ambientali, in materia di gestione dei rifiuti:
–   versamento del contributo annuale al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
–   presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale)
–   versamento del diritto annuale d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
 
SISTRI
Adempimento: versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) da comunicare al Sistema per via telematica, per quanto l’operatività del Sistema continui ad essere sospesa.
Sanzioni:  Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2 del Dlgs. 152/2006, ovvero quelle relative allamancata iscrizione e al mancato versamento del contributo sono in vigore dal 1° aprile 2015 e vanno da un minimo di 2.600,00 sino a un massimo di 93.000,00 euro.
Si fa presente che il DL 210/2016 (“Milleproroghe 2016”) posticipando al 31 dicembre 2016 l’entrata in vigore della piena operatività del SISTRI, ha ridotto del 50%, sino a tale data, le sanzioni in oggetto.
Si ricorda che, per effetto della sopra citata proroga, i soggetti attualmente obbligati al SISTRI, non sono esentati dai tradizionali adempimenti cartacei (formulari, registri di carico e scarico e MUD).
MUD
Adempimento: presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2016, relativo alla gestione dei rifiuti avvenuta nell’anno 2015. Si ricorda che (cfr. news 11 gennaio 2016) il D.P.C.M.  21 dicembre 2015 ha confermato la validità del modello di dichiarazione già utilizzato per lo scorso anno e allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2014.
Si fa presente che le imprese edili sono esentate dalla presentazione del MUD per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi non solo relativamente ai rifiuti contrassegnati dal codice CER 17 ovvero quelli derivanti specificamente “da operazioni di costruzione e demolizione”, ma anche relativamente a quelli speciali non pericolosi che possono derivare dall’attività di costruzione in via residuale come, ad esempio, quelli da imballaggio (codice CER 15). La questione è stata espressamente chiarita dall’ISPRA in una parere emesso su sollecitazione dell’ANCE (Cfr. news 11 marzo 2016).
Sanzione: In conseguenza della proroga relativa al SISTRI (cfr. news del 29 febbraio 2016)  introdotta dal “Milleproroghe 2016” sino al 31 dicembre 2016, gli artt. 188, 189, 190 e 193 del Dlgs.152/2006 devono applicarsi nella versione precedente le modifiche apportate dal DL 205/2010 anche per quel che riguarda le sanzioni. Pertanto in questo caso va fatto riferimento all’art. 258, comma 1, secondo cui: “i soggetti obbligati che non effettuino la comunicazione rifiuti o la effettuino in modo inesatto o incompleto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro, la sanzione diminuisce da 26,00 euro a 160,00 se la comunicazione viene effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza”.
 
Albo Gestori Ambientali
Adempimento: (art. 24, comma 4, D.M. 120 del 3 giugno 2014) pagamento del diritto annuale d’iscrizione all’Albo, tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica.
Sanzione: (art. 24, comma 7 D.M. 120 del 3 giugno 2014) l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento. La sospensione che si protrae per più di 12 mesi comporta la cancellazione dall’Albo.