Sistema nazionale di certificazione delle competenze: pubblicato il decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024 il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024 recante “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Il provvedimento è stato emanato ai sensi del D.lgs. n. 13/2013 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e in attuazione del DM del 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” (Linee guida SNCC).
Il decreto mira a regolamentare le funzioni e la titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, individuando sia gli enti titolari delegati che i relativi ambiti di competenza, nonché gli standard minimi di sistema e di processo.
Per quanto concerne, in primo luogo, gli enti titolari delegati allo svolgimento di servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, il decreto in commento ne detta la disciplina all’art. 4, ricomprendendovi, ciascuno per gli specifici ambiti di competenza, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388, i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’art.12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.27, l’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Sviluppo lavoro S.p.a. (ex ANPAL).
Il decreto delega tali ultimi enti ad adottare, attraverso propri atti, ciascuno per gli specifici ambiti di competenza, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, un quadro regolamentare delle condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, riferite alle qualificazioni indicate dal decreto medesimo, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.
Inoltre, il decreto in commento specifica che, sulla base di accordi o convenzioni con gli enti pubblici, gli enti titolari delegati di cui sopra hanno la facoltà di svolgere funzioni di supporto e accompagnamento ai predetti servizi in favore di altri enti titolati del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in conformità con le rispettive disposizioni e gli ordinamenti vigenti, ferma restando la responsabilità dei servizi in capo ai rispettivi enti pubblici titolari.
Quanto agli standard minimi di sistema, il decreto procede all’individuazione degli stessi in conformità con quanto disposto dall’art.7 del citato D.lgs. n.13/2013 e in attuazione dei riferimenti operativi comuni definiti dalle linee guida SNCC operando, tuttavia, una distinzione in base alla tipologia di ente interessato.
In particolare, i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito dovranno individuare a loro volta, anche attraverso l’adozione e l’aggiornamento periodico di uno o più elenchi, gli enti titolati all’erogazione dei suddetti servizi. Tale scelta potrà essere effettuata tra diversi enti, ivi compresi quelli che il medesimo decreto individua all’art. 4 e gli enti accreditati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale. Il decreto prevede, inoltre, che i fondi di cui sopra possano individuare, quali enti titolati, anche le imprese dotate di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, per l’erogazione dei soli servizi di individuazione delle competenze, nell’ambito degli interventi di cui sono beneficiarie. Per tali ultime finalità, il decreto prevede che possano essere individuati anche gli enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 276/2003 o gli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008.
Per quanto riguarda Sviluppo lavoro S.p.a, invece, il decreto prevede che l’ente debba adottare e aggiornare periodicamente un elenco, articolato per settori economico professionali di cui all’allegato g) delle Linee guida SNCC, di «Centri Duali Nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. centri DU- NA)» formalmente costituiti in forma di partenariati.
A tale ultimo proposito, il decreto specifica che, per i servizi di individuazione, di validazione e certificazione delle competenze, i centri DU- NA dovranno comprendere almeno:
- un numero di enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale in almeno cinque regioni e provincie autonome di cui una regione del Mezzogiorno o un ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative ai sensi dell’art. 1 della legge n.40/1987 e che sia stato assegnatario dei relativi finanziamenti per almeno due annualità, anche consecutive, negli ultimi tre anni;
- almeno un’istituzione formativa ai sensi del Capo III del D.lgs. n.226/2005 tra gli enti di cui sopra;
- almeno un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti- CPIA, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012;
- un Istituto tecnologico superiore (ITS Academy) istituito ai sensi della legge n. 99/2022;
- almeno un’impresa o loro associazioni, anche in forma consortile, o loro strutture formative collegate o di gruppo o di rete o un ente bilaterale di cui all’art.2, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 276/2003 o un organismo paritetico di cui all’art. 51 del D.lgs. n.81/2008, appartenenti a uno o più settori economico professionali di cui all’allegato f) delle linee guida SNCC, per il quale si richiede l’iscrizione all’elenco;
- un’agenzia per il lavoro o un ente autorizzato all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 o 6 del D.lgs. n. 276/2003 o un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
Per gli ambiti di competenza di Sviluppo Lavoro s.p.a., individuati in maniera puntuale dall’art.4, comma 1, lett. c), punto 2, i Centri DU-NA devono prevedere almeno un’associazione professionale in forma aggregata di cui all’art. 3 della legge n.4/2013 e, ove previsto per gli effetti della medesima legge, almeno un organismo di certificazione accreditato da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento – Accredia.
Il decreto specifica, inoltre, che gli enti titolati di cui sopra devono aver adottato, laddove applicabile, un modello organizzativo esimente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e devono aver concluso, o almeno avviato, un percorso di certificazione del sistema di gestione per qualità conforme alla normativa UNI EN ISO -9001 nel settore EA37 o a ISO 21001- Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione o a ISO 29993 – Servizi di formazione che non rientrano nell’istruzione formale o a ISO 29991 – Servizi di formazione linguistica, o a ISO 29994 – Servizi di istruzione, formazione e apprendimento – requisiti per l’apprendimento a distanza e relativi aggiornamenti.
Quanto all’individuazione delle competenze esercitate nell’ambito di percorsi diversi dall’apprendimento formale, ai fini della portabilità delle stesse, il decreto ne definisce il perimetro e identifica i requisiti minimi comuni a tutti i percorsi. In particolare, il decreto riconosce in quanto tali, tra le altre, le competenze acquisite:
- nell’ambito dei contratti di apprendistato, di cui agli articoli 44 e 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/ 2015 e s.m.i con esclusivo riferimento alla formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro;
- nell’ambito dei tirocini diversi da quelli curriculari, di cui all’art. 1, commi da 720 a 726, della legge, n. 234/ 2021 e s.m.i, promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati;
- nell’ambito dei percorsi di formazione e di accompagnamento per l’imprenditorialità e l’autoimpiego promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati.
Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al testo del decreto