Sismabonus acquisti, Sconto in fattura e Bonus edilizia: l’AdE istituisce i codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta corrispondenti al Sismabonus acquisti, al Bonus Edilizia relativo a interventi che realizzano risparmi energetici, ove ceduti, nonché per il recupero dello sconto in fattura spettante sia in caso di Ecobonus che in caso di Sismabonus.

Con le Risoluzioni n.94/E e n.96/E del 20 novembre 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti derivanti dalle cessioni o dal recupero dello sconto in fattura in relazione alle detrazioni Ecobonus, Sismabonus e Bonus edilizia.

 

Sismabonus acquisti[1] in caso di cessione alle imprese che hanno realizzato gli interventi o ad altri soggetti privati collegati con facoltà di successiva cessione.

Si ricorda che questa detrazione è riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti della zona a rischio sismico 1, 2 o 3, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, nella misura del 75% o dell’85% del prezzo di vendita[2] da assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 anni. Per essere agevolata l’unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha eseguito l’intervento, entro 18 mesi dal termine di lavori e, comunque, entro il 31 dicembre 2021. In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del bonus all’impresa che ha realizzato l’intervento o ad altri soggetti privati, con la facoltà di una sola ulteriore cessione da parte di questi.

Codice tributo:

  • “6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”;

 

Bonus Edilizia[3] per gli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi a decorrere dal 1 maggio 2019, in caso di cessione ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o da questi ultimi ai propri fornitori di beni e servizi.

In base all’ultima proroga (Legge 145/2018 Bilancio 2019), la detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero nella misura potenziata del 50%, su un ammontare massimo di spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, trova applicazione sino al 31 dicembre 2019. Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2020, attualmente in prima lettura in Parlamento, prevede la proroga della detrazione nella misura potenziata del 50% per un altro anno. In assenza di proroghe la detrazione tornerebbe ad applicarsi, dal primo gennaio 2020, nella misura a regime[4].

Si ricorda che la cessione del credito in caso di lavori che danno diritto al Bonus Edilizia deve trattarsi, in particolare, dei lavori previsti dall’art.16-bis, co.1, lett.h, del DPR 917/1986–TUIR, finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici dell’abitazione, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Sono, in sostanza, i medesimi interventi per i quali, dal 1° gennaio 2018, è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni successivi all’ultimazione dei lavori.

Codice tributo:

  • “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019”.

 

Sismabonus ed Ecobonus nel caso in cui il beneficiario invece di utilizzare direttamente la detrazione in dichiarazione dei redditi o cederla, opti per lo sconto sul corrispettivo.

Tale ulteriore modalità di fruizione dei bonus[5] prevede, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus[6], la possibilità di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Codici tributo:

  • 6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
     
  • 6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tutti i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Si ricorda,  inoltre, che le procedure e gli adempimenti necessari per rendere effettiva la cessione del credito e lo sconto in fattura nei casi sopra indicati, sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.660057 del 31 luglio 2019.

Si fa presente che il codice tributo 6891 è utilizzabile per l’utilizzo in compensazione sia del credito corrispondente al Sismabonus Acquisti che al Sismabonus Condomini. Il codice tributo 6890 è utilizzabile per l’utilizzo in compensazione del credito corrispondente all’Ecobonus singole unità, ma anche dell’Ecobonus condomini, del Bonus cumulato (Eco+Sisma) e per il Bonus Edilizia per lavori “energetici”.

 

Di seguito 2 tabelle riepilogative degli attuali codici tributo per la compensazione dei crediti di imposta relativi ad Ecobonus, Sismabonus e Bonus edilizia, in caso di cessione del credito o di recupero dello sconto in fattura.

 

Codice tributo Denominazione Crediti d’imposta ceduti
6890 “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art.10, comma 3-bis, del D.L. n.34 del 2019” ·  Ecobonus (condomini e singole unità)

·  Bonus cumulato «Eco+Sismabonus»

·  Bonus edilizia per lavori energetici

6891 “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto -art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013” ·  Sismabonus condomini

·  «Sismabonus acquisti»

 

Codice tributo Denominazione Sconto da recuperare
6908 “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.” ·         Ecobonus (condomini e singole unità)

·         Bonus cumulato «Eco+Sismabonus»

6909 “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.” ·  Sismabonus (condomini e singole unità)

·  Sismabonus acquisti

 

[1]Art.16, co.1-septies, del DL 63/2013 (convertito nella legge 90/2013) come modificato dal DL 34/2019, convertito con modifiche nella legge 58/2019.

[2] A seconda se, con l’intervento di demolizione e ricostruzione, si sia ottenuto, rispettivamente, un miglioramento di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio.

[3] Art. 16-bis, co.1, lettera h, del DPR 917/86 TUIR e cfr. art. 10, comma 3-ter, del DL 34/2019, convertito con modifiche nella legge 58/2019.

[4] Aliquota del 36% su un ammontare massimo di 48.000 euro ad unità immobiliare.

[5] Questa terza possibilità di fruizione della detrazione è stata introdotta dall’art. 10 del DL 34/2019, convertito con modifiche, nella legge 58/2019.

[6] Di cui, rispettivamente, all’art.14 e all’art.16 del DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013. Sono compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio – art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).