Sì alla VIA postuma per regolarizzare opere prive di autorizzazione

La Corte di Giustizia UE adita dal Tar Marche (ordinanze n. 185/2016 e n. 186/2016) sulla legittimità della VIA a posteriori, ossia su un impianto o un opera già realizzati e in esercizio (ma non sottoposti a VIA) ha espresso la propria opinione nella sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16).

La Corte di Giustizia ha riconosciuto la possibilità di effettuare una VIA postuma purché ciò non diventi una prassi per eludere o disapplicare norme di diritto dell’Unione europea e che si tenga conto e sia valutato altresì l’impatto ambientale sin dalla realizzazione dell’opera. La Corte ha, infatti, dichiarato che il diritto dell’UE non osta a che le norme dei singoli Stati membri ammettano, in taluni casi, di regolarizzare situazioni o atti irregolari rispetto alla normativa comunitaria.

Nel ribadire che, ove necessaria, la VIA deve mantenere il carattere di procedura preventiva la Corte rileva che è competenza degli Stati membri adottare tutti i provvedimenti necessari per rimediare alla omissione della procedura e che, tuttavia, è ammissibile che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

In allegato la sentenza UE del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16)

 

Sì alla VIA postuma per regolarizzare opere prive di autorizzazione ALL SentenzaUE_26-7-2017