Settore edile – Credito d’imposta beni strumentali – Risposte nn.542/E e 544/E/2020
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte 544/E e 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, in merito all’applicabilità del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), operante fino al 31 dicembre 2020, stabilito dall’art.1, co.184-197, della legge 160/2019 (cd. “legge di Bilancio 2020”)[1].
Come noto, l’agevolazione è riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
Possono accedere al bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e quindi anche le imprese appartenenti al settore delle costruzioni.
Il beneficio ha come oggetto, tra l’altro[2], i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il nuovo credito d’imposta è concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.
Nello specifico, per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti, forniti nella C.M. 4/E/2017[3], e dopo aver richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, conferma che rientrano nell’Allegato A[4], annesso alla legge 232/2016, e sono agevolabili con il credito d’imposta nella misura del 40%:
- l’acquisto di un’autobetoniera e di una betonpompa con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (cfr. la Risposta n.544/E/2020);
- l’acquisto di autocarri, semirimorchi, ovvero mezzi e d’opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.
Al riguardo, non è di ostacolo alla fruibilità dell’agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un “veicolo” (cfr. la Risposta n.542/E/2020).
Si ricorda che, per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, il bonus è fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (art.17 del D.Lgs. n.241/1997) in 3 quote annuali di pari importo.
[1] Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Misure fiscali di interesse” – ID n.38132 dell’8 gennaio 2020
[2] Sono agevolati, infatti, i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione dei:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condotte per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Risultano, inoltre, agevolati anche i beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, co.32, della legge 205/2017.
[3] Come noto, la predetta C.M. è riferita ai criteri per usufruire del cd. “iperammortamento” stabilito dalla legge 23272016, ma i chiarimenti si intendono operanti anche ai fini del credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali “Industria 4.0”.
[4] Nel caso di specie, i macchinari rientrano nel punto elenco n.1, primo gruppo, del citato Allegato A.