Sentenza Tar Lazio su Bando diviso in lotti

Il divieto di partecipazione di imprese collegate alla stessa gara, non vale se l’intervento è suddiviso in lotti.

La precisazione arriva dal Tar Lazio ed è alla base di una sentenza (N. 12461 de3 13 dicembre 2016) con cui i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un’impresa annullando la scelta del Comune di Roma di escluderla dalla gara. All’esame del Tar finisce l’assegnazione di un accordo quadro per la manutenzione degli ascensori in funzione degli immobili di proprietà o “di pertinenza” del Comune di Roma. La gara è suddivisa in quattro lotti. 

L’impresa Arm Lift viene esclusa quando si scopre che una sua controllata (al 99,82%) partecipa alla stessa gara 

Scelta sbagliata, secondo i giudici, che sottolineano come le due imprese, sebbene tra loro collegate, correvano per due lotti diversi. E le norme del codice appalti che prevedono l’esclusione delle imprese tra loro collegate che partecipano alla stessa procedura (articolo 80, comma 5, lettera m) non trovano non trova «applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si  iferiscano a lotti diversi».
«Ciò – si legge nella sentenza – in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle  quali vi è un’autonoma  procedura che si conclude con un’aggiudicazione (cfr., ex plurimis TAR Napoli, sez. I,
sentenza n. 5572 del 2.12.2015,  Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3241 del 26.6.2015; TAR Lazio, sez. II^ ter, sentenza n. 6048 del 5.5.2015)». Da Edilizia e Territorio