Sentenza Corte Costituzionale n. 254/2017 – Responsabilità solidale negli appalti
In particolare, la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte dalla Corte di appello di Venezia si fondava sull’assunto che, poichè il 2° comma dell’art. 29 non sarebbe suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti di appalto e subappalto e, pertanto, non sarebbe possibile operare un’estensione – per interpretazione analogica – del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura, si configurerebbe una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ribalta tale orientamento, dichiarando non fondata tale questione di legittimità e stabilendo, invece, l’applicazione estensiva di detto articolo.
La sentenza parte dall’analisi della nota questione giurisprudenziale, sulla quale è tuttora aperto il dibattito, circa la configurazione giuridica del contratto di fornitura e, in particolare, circa l’autonomia o meno del contratto di fornitura rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del codice civile.
Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale su tale distinzione che interessa l’ambito della normativa degli appalti, si ritiene degno di nota, ai fini giuslavoristici, sottolineare l’orientamento emerso dalla sentenza in oggetto in merito alla responsabilità solidale.
La Corte Costituzionale, infatti, sostiene che, al di là dell’orientamento seguito quanto all’assimilazione o meno della subfornitura al contratto di appalto (pur propendendo evidentemente per la prima) è possibile operare l’estensione della responsabilità del committente/appaltatore ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore.
Il Giudice costituzionale ritiene, peraltro, di poter superare l’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), replicando che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale esclusivamente rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo, in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Ciò in quanto, si legge nella sentenza, l’introduzione della norma sulla responsabilità solidale – che vuole proprio evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento.
Diversamente, si aprirebbero contrasti con l’art. 3 della Costituzione.
Sulla base, quindi, di tali considerazioni, la norma enunciata (art. 29 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003), a giudizio della Corte Costituzionale, va correttamente interpretata nel senso che il committente/appaltatore è obbligato in solido (anche) con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.
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1 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”