SCIA e tutela dei terzi: chiariti i termini per sollecitare le verifiche al Comune

La Corte Costituzionale con la sentenza del 13 marzo 2019, n. 45 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale che era stata promossa dal Tar Toscana in merito all’art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) spettanti all’amministrazione.

In particolare la Corte ha evidenziato che le verifiche cui è chiamata l’amministrazione sono quelle già previste dall’articolo 19 da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni (in caso di SCIA edilizia) dalla presentazione della SCIA.

Decorsi questi termini e i successivi 18 mesi (termine entro il quale l’amministrazione può annullare la SCIA), la situazione di chi ha presentato la SCIA si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva dei poteri, e, quindi, anche quella del terzo.

Si ricorda che l’articolo 19, comma 6ter della Legge 241/90 (come aggiunto dal Dl 138/2011, convertito in Legge 148/2011) ha espressamente previsto che “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Il Tar Toscana, con ordinanza dell’11 maggio 2017, n. 667, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale su tale disciplina in quanto la stessa violerebbe:

  • gli artt. 3, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché non tutela l’affidamento del segnalante, che sarebbe esposto senza tempo al rischio di inibizione dell’attività oggetto di SCIA;
  • l’art. 3 della Costituzione perché, con specifico riferimento all’attività edilizia, darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra il segnalante e coloro che realizzino interventi assoggettati a permesso di costruire, esposti alla reazione del terzo per il solo termine di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, per l’impugnazione del titolo edilizio espresso;
  • i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché l’amministrazione sarebbe costretta a verificare i presupposti dell’attività segnalata anche qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dal deposito della SCIA e nonostante abbia già esercitato il controllo d’ufficio, così aggravandosi l’attività amministrativa.

La Corte, nel dichiarare non fondate le censure sollevate dal Tar Toscana, conclude affermando l’opportunità di un intervento normativo sull’articolo 19 della Legge 241/90 al fine da un lato di poter rendere possibile al terzo una più immediata conoscenza dell’attività oggetto di SCIA e dall’altro di impedire il ritardo nell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione.

Si evidenzia, infine, che le questioni di legittimità costituzionale alla disciplina di tutela del terzo nei confronti della SCIA sono state sollevate di recente anche dal TAR Emilia Romagna (sentenza del 22 gennaio 2019, n. 12) sulla base di ulteriori presupposti rispetto a quelli evidenziati dal Tar Toscana la cui definizione è in attesa di essere decisa dalla Corte Costituzionale.