Schema Dlgs sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi: parere del Parlamento

Le Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi” (Atto 293, Relatori On. Giulio Cesare Sottanelli, del gruppo parlamentare SCpI, Sen. Giorgio Pagliari, del gruppo parlamentare PD) esprimendo pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni (al Senato), con osservazioni (alla Camera).

Il provvedimento, attuativo della legge delega 124/2015 (cd. Legge Madia)  riscrive, in particolare, gli articoli da 14 a 14-quinquies della L.241/90 (legge sul procedimento amministrativo).

 

Commissione Affari Costituzionali del Senato

Nel parere è stato evidenziato, tra l’altro,  nelle premesse che:

– il coordinamento tra le norme dello Schema di modifica alla disciplina generale della conferenza di servizi e l’art.17 bis della L. 241/90 sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, al fine di escludere dubbi interpretativi in merito “all’applicazione dell’articolo 17-bis, nel caso in cui sia da acquisire un solo atto di assenso, e invece degli articoli 14 e seguenti quando siano richiesti due o più atti di assenso”;

– il coordinamento della disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto con l’art. 146 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) in tema di autorizzazione paesaggistica;

– l’introduzione nel codice del processo amministrativo, in tema di notificazione degli atti deliberati in conferenza dei servizi, della previsione secondo cui l’impugnazione dei relativi atti debba essere proposta, con atto notificatonei confronti delle amministrazioni partecipanti, e di almeno uno dei controinteressati, dell’amministrazione procedente, indicandosi nell’epigrafe tutte le altre;

nelle condizioni che:

–        in merito alla conferenza di servizi preliminare: la necessità di rivedere la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento nonché l’introduzione della previsione per cui le “determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento”;

–        in merito alla conferenza simultanea tenuta in modalità sincrona: la necessità di fissare il termine di 90 giorni e non di 45 per la conclusione dei lavori della conferenza nei soli casi di particolare complessità della determinazione da assumere, su richiesta delle altre amministrazioni o del privato interessato di cui all’art.14-bis dello schema, “qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini”.

 

Commissione Affari Costituzionali della Camera

Nel parere è stato evidenziato, tra l’altro, che:

verificare il contenuto della disposizione relativa alla conferenza di servizi preliminare per progetti di particolare complessità, alla luce della disciplina di cui all’art. 23 del D.lgs 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) relativo ai “livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”; 

assicurare la certezza dei tempi di svolgimento della conferenza di servizi preliminare (espressa come condizione nel parere del Senato);

prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento (espressa come condizione nel parere del Senato);

modificare la disposizione che richiama la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche al fine di adeguarla alla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016;

prevedere espressamente che la decisione dell’amministrazione procedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità della determinazione da assumere;

fissare a novanta giorni il termine per la conclusione del procedimento qualora, nei soli casi di particolare complessità della determinazione da assumere, su richiesta delle altre amministrazioni o del privato interessato di cui all’art.14-bis dello schema, siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (espressa come condizione nel parere del Senato);

verificare che le modifiche apportate risultino pienamente coerenti con l’articolo 17-bis della legge 241/1990valutando, in particolare, se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell’azione amministrativa, indire una conferenza di servizi (specificata nelle premesse del parere del Senato);

modificare la disciplina transitoria al fine di coordinarla con il D.lgs 50/2016.

 

La Commissione Bicamerale per la Semplificazionealla quale lo Schema è stato parimenti assegnato ha espresso sul provvedimento in oggetto un  parere favorevole con osservazioni (Relatore, On. Daniele Montroni, del gruppo parlamentare PD) tra cui si segnalano le seguenti:

– prevedere in modo espresso, come stabilito dall’art. 14-ter, comma 2-bis, della L. 241/1990, la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare;

– introdurre una disciplina transitoria riguardante l’incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;

– assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

– con riguardo al nuovo articolo 14, comma 4, relativo ai progetti sottoposti a VIA, valutare l’opportunità di estenderne l’applicabilità a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali. Conseguentemente, andrebbe verificata l’opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma, in quanto: non appare chiaro quali siano le disposizioni relative alla VIA statale, considerato che la speciale disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi», cui il citato periodo si riferisce, risulta superata alla luce della parte V del nuovo codice dei contratti pubblici (articoli 200-202 del D.lgs 50/2016);

– in relazione al coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica, valutare l’opportunità di armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti ivi previsti e quelli previsti dall’articolo 146 del decreto legislativo n.42 del 2004;

– riformulare la disposizione transitoria alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).

 

Il provvedimento dovrà ora tornare al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

Al riguardo, si evidenzia che sullo Schema è previsto, ai sensi della legge delega 124/2015 (Legge Madia), un  parere parlamentare “rinforzato”. Laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere, da rendersi entro 10 giorni. Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Schema Dlgs sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi – Parere approvato Camera 293

Schema Dlgs sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi – Parere approvato Comm Bicamerali 293

Schema Dlgs sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi – Parere approvato Senato 293