Schema di DLgs sull’efficienza energetica: concluso l’esame in Parlamento
Le Commissioni Attività Produttive e Industria della Camera dei Deputati e del Senato hanno espresso al Governo i pareri sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (Atto 201 – Relatori rispettivamente l’On.le Gianluca Benamati del Gruppo parlamentare PD e Sen. Salvatore Tomaselli del Gruppo parlamentare PD).
Nel parere espresso dalla Camera sono state espresse sia condizioni che osservazioni.
Tra le condizioni si evidenziano, in particolare, le seguenti:
. “al decreto legislativo n.102/2014, in relazione alla definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera gg), al fine di chiarire ogni possibile equivoco ed evitare ogni disagio, provveda il Governo a precisare che, nell’ambito del servizio sottoposto a regolazione dell’AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria”;
- “al decreto legislativo n.102/2014, articolo 5, comma 12, lettera b), provveda il Governo ad adottare le misure necessarie a garantire il mantenimento in bilancio e l’effettivo utilizzo della quota di proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica poste a copertura delle attività, ovvero la realizzazione di programmi annuali di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione”.
Tra le osservazioni si evidenziano, in particolare, le seguenti:
- “al decreto legislativo n.102/2014, valuti il Governo l’opportunità di aggiornare la definizione di condominio, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), in modo da includervi anche gli edifici con più unità immobiliari appartenenti ad un medesimo proprietario, edifici con più unità immobiliari ma senza parti comuni o con parti comuni aventi diversi sistemi di riscaldamento;
- “al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, valuti il Governo la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale”;
- “valuti il Governo la possibilità di inserire, all’interno del decreto legislativo n.102/2014, disposizioni recanti interventi di efficientamento energetico per immobili di economia sociale”;
- “al decreto legislativo n.102/2014, articolo 10, commi 17 e 18, valuti il Governo l’opportunità di attribuire all’AEEGSI, per i settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, le funzioni di regolazione e controllo da esercitarsi con i medesimi poteri previsti dalla legge n. 481/1995 per gli altri due settori energetici soggetti a regolazione (energia elettrica e gas naturale) e in analogia a quanto successivamente disposto dal legislatore anche per il servizio idrico integrato”;
- “valuti il Governo, più in generale, nell’ambito della revisione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica e delle relative linee guida, l’opportunità di ampliare a più soggetti la possibilità di presentare richiesta introducendo forme di garanzia, preservando il ruolo delle ESCo e comunque potenziando le attività di verifica e controllo”.
Il Senato nel proprio parere ha espresso alcune osservazioni ed, in particolare, le seguenti:
- in merito all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, si invita il Governo a valutare la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;
- con riferimento all’articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014, in materia di servizi energetici e altre misure per promuovere l’efficienza energetica, si segnala al Governo l’opportunità di prevedere indicazioni precise sulle modalità volte ad assicurare l’applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell’ambito della normativa del Codice degli appalti;
- all’articolo 9, comma 5, lettera d), dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B», definendo il contenuto della richiamata appendice, stabilendo che per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate;
- al fine di favorire l’efficienza energetica dei comparti industriali soggetti al sistema ETS, si invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere, come già avvenuto in altri Paesi, l’adozione di un sistema di compensazione dei costi indiretti derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE, in linea con quanto suggerito nella segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 13 gennaio 2015, che leghi la compensazione dei suddetti costi al conseguimento di ben definiti standard di efficienza energetica (certificazione ISO 50001); a tal fine, si invita il Governo a valutare l’opportunità di inserire all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera i), la seguente lettera: «i-bis) compensare i costi, così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001».
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Si veda precedente del 25 settembre 2015.
In allegato i pareri della Camera dei Deputati e del Senato.
Schema di DLgs sull’efficienza energetica – concluso l’esame in Parlamento – Parere approvato Senato