Schema D.Lgs SCIA: il parere del Parlamento

Le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” (Atto 291, Relatori l’On. Andrea Giorgis e la Sen. Doris Lo Moro, entrambi del Gruppo PD) esprimendo entrambe parere favorevole. Sui contenuti del provvedimento, predisposto in attuazione della delega contenuta all’art.5 della L.124/2015 (legge Madia), nel corso dell’esame, l’ANCE ha inviato un proprio contributo (si veda al riguardo la notizia di “Interventi ANCE” del 22 aprile 2016).

In particolare la Commissione Affari costituzionali del Senato ha posto una condizione e alcune osservazioni, mentre la Commissione Affari costituzionali della Camera ha posto alcune osservazioni.

Tra i rilievi espressi nei pareri, alcuni dei quali nel senso auspicato dall’ANCE, si segnalano, in particolare, i seguenti.

Commissione Affari Costituzionali del Senato

– “all’articolo 1, sia specificato che l’oggetto dello schema di decreto è limitato, come emerge peraltro dalla lettura dei successivi articoli, esclusivamente alla SCIA, e non comprende – come invece sembra desumibile dalla lettura del comma 1- la disciplina del silenzio assenso, che rientrerebbe nelle “attività private non soggette ad autorizzazione espressa” (rilievo espresso come condizione);

-“appare opportuno che le innovazioni alla disciplina generale della SCIA siano realizzate attraverso la tecnica della novella, tramite una modifica puntuale dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, allo scopo di garantire che la regolazione della fattispecie sia concentrata nel medesimo provvedimento legislativo, risultando così agevolmente conoscibile nella sua interezza, in ossequio alle esigenze di semplificazione normativa e nel rispetto dei principi di coerenza e razionalità dell’assetto legislativo”;

– “in riferimento all’articolo 2, comma 3, nella parte in cui si prevede che il rilascio di ricevuta da parte dell’amministrazione, a seguito della presentazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione, costituisce avvio del procedimento, si segnala che non è disciplinato l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, così come espressamente prevede il principio di delega di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015”;

-“in riferimento all’articolo 3, relativo alla concentrazione dei regimi amministrativi, volto a regolare la fattispecie di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di altre SCIA, di comunicazioni, di attestazioni, di asseverazioni e notifiche, si segnala, con particolare riferimento al comma 2, l’esigenza che sia regolata l’ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto non soltanto requisiti di fatto, ma anche uno o più provvedimenti di autorizzazione. In proposito, come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso il 30 marzo 2016, possono ipotizzarsi tre soluzionia) escludere espressamente tale fattispecie dalla SCIA; b) imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta acquisito l’atto autorizzativo presupposto, a cura del privato; c) prevedere che la presentazione della SCIA attivi un meccanismo per l’ottenimento dell’autorizzazione a cura dell’amministrazione ricevente, rinviando però l’avvio dell’attività al momento in cui la medesima autorizzazione sia rilasciata”;

– “sempre in riferimento all’articolo 3, si segnala che al comma 1, quarto periodo, è introdotta una disciplina sulla verifica dei requisiti e dei presupposti della SCIA diversa da quella prevista all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La normativa contenuta nello schema, infatti, prevede che l’eventuale sospensione dell’attività sia disposta con atto motivato esclusivamente con riferimento alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. La legge n. 241 del 1990 invece dispone che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA, l’amministrazione competente può intervenire adottando motivati provvedimento di divieto della prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, con sospensione automatica dell’attività stessa. Per ragioni di coerenza normativa e per non ingenerare incertezze nei cittadini e negli operatori del diritto in un settore così sensibile, appare quindi opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni”;

– “si invita, in fine, il Governo ad attuare quanto prima la delega nella parte relativa alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché nella parte riguardante la precisa individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva”.

Commissione Affari Costituzionali della Camera

– “si valuti l’opportunità di introdurre le innovazioni della disciplina generale in materia di SCIA prevista dal decreto in esame mediante la tecnica della novella della Legge 7 agosto 1990, n. 241 o, alternativamente, assicurando i necessari coordinamenti con la stessa”;

– “per quanto riguarda l’ambito di applicazione del decreto in esame di cui all’articolo 1, comma 1, si valuti l’opportunità di espungere il riferimento alla delimitazione degli ambiti dei procedimenti amministrativi relativi alle attività private in quanto, tali ambiti, non appaiono delimitati dalle disposizioni dello schema di decreto e che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell’articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni”;

– “con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, che prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, si valuti l’opportunità di assicurare che tali moduli siano effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino”;

– “si valuti l’opportunità di chiarire la decorrenza dei termini per la formazione della SCIA e dei termini entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (silenzio-assenso), che dovrebbero decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione, della comunicazione o istanza”;

– “si valuti l’opportunità di prevedere che il decorso dei termini per la scia e il silenzio-assenso non faccia venir meno la responsabilità del funzionario che non abbia svolto tempestivamente i controlli”;

– “per quanto riguarda la previsione di cui all’articolo 3 dello schema di decreto che regolamenta, al comma 1, per la prima volta l’ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (SCIA plurima) si valuti l’opportunità di definire meglio e chiarire la medesima disciplina in sede di emanazione dei successivi decreti legislativi attuativi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 2014, di cui all’articolo 1, comma 2 dello schema di decreto”;

– “si valuti l’opportunità di introdurre un congruo termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni del decreto”;

– “si valuti l’opportunità di prevedere che non vengano richiesti documenti già in possesso della pubblica amministrazione”;

– “si valuti l’opportunità di vietare la possibilità che altri enti richiedano ulteriore documentazione da produrre”.

La Commissione Parlamentare per la Semplificazione, alla quale lo Schema è stato parimenti assegnato ha espresso sul provvedimento in oggetto un parere favorevole con osservazioni volte ad assicurare, nel senso auspicato dall’ANCE,  i necessari coordinamenti con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990, e inoltre a introdurre un termine per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.

Il provvedimento, a seguito del parere della Commissione Bilancio del Senato, che deve ancora esprimersi sul testo, tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, si evidenzia che sullo Schema è previsto, ai sensi della legge delega 124/2015 (Legge Madia), un  parere parlamentare “rinforzato”.Laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere, da rendersi entro 10 giorni. Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

In allegato i pareri delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato

Schema DLgs SCIA – il parere del Parlamento Allegato Atto 291 Camera

Schema DLgs SCIA – il parere del Parlamento Allegato Atto 291 Senato