Rottamazione delle cartelle – Verso la proroga del termine per le istanze
Approvato un emendamento che proroga al 21 aprile 2017 il termine per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, ad oggi fissato al 31 marzo.
Prorogata, altresì, al 15 giugno 2017 la data, originariamente prevista per il 31 maggio, entro la quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente che ha presentato le suddette istanze, l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.
Queste le modifiche alla disciplina della cd. “nuova rottamazione”, inserite nel Disegno di Legge di conversione del DL n. 8/2017 (“Decreto Terremoto”), attualmente all’esame della Camera (I° lettura), che dovrà essere definitivamente approvato e convertito in legge entro il 10 aprile 2017.
Sul punto si ricorda che, tutte le modifiche normative contenute nella legge di conversione del DL n. 8/2017, ivi compresa la proroga per la presentazione delle istanza ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, saranno efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Provvedimento.
In merito, si evidenzia che la nuova formulazione dell’art. 11, co. 10 del DL 8/2017, modificando l’art. 6 del D.L. 193/2016 (“Decreto fiscale”) che disciplina la cd. “nuova rottamazione”, prevede la proroga:
· al 21 aprile 2017 (anziché 31 marzo), del termine per presentare le istanze per rottamazione delle cartelle esattoriali, mediante lo specifico modello pubblicato sul portale di Equitalia;
· al 15 giugno 2017 (anziché 31 maggio 2017), del termine entro il quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Come noto, infatti, l’art.6 del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (“Decreto fiscale”) permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori.
Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali[1].
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[2] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio.
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
Si ricorda che le istanze per accedere alla procedura, laddove la nuova formulazione dell’art. 11 del DL 8/2017 venga approvata, dovranno essere presentate entro il prossimo 21 aprile 2017 (anziché entro il 31 marzo 2017 come previsto dall’attuale disposizione).
Per l’accoglimento delle suddette domande di “rottamazione”, l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 15 giugno 2017 (in sostituzione del 31 maggio 2017), per comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.
In merito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 2/E/2017, ha fornito le modalità applicative per accedere a tale nuova procedura e sul sito internet www.gruppoequitalia.it è disponibile l’apposito modello che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati sul modello stesso[3].
[1]Cfr. ANCE “Decreto Fiscale: Rottamazione” delle cartelle esattoriali – Modalità operative” – ID n. 26735 del 13 dicembre 2016 e“Decreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta” – ID n.26666 del 6 dicembre 2016.
[2] A tal riguardo, viene previsto che le singole rate dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate:
– nell’anno 2017: nei mesi di luglio (24% del dovuto), settembre (23% del dovuto) e novembre (23% del dovuto);
– nell’anno 2018: nei mesi di aprile (15% del dovuto) e settembre (15% del dovuto).
[3] Cfr. ANCE “Rottamazione delle cartelle – Si avvicina la scadenza per presentare le istanze” – ID n. 27745 del 9 marzo 2017.