Ritenute appalti: l’IVA da split e reverse charge entra nel conto fiscale
Queste sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n.53 del 22 settembre 2020.
Tale ultimo documento è stato redatto in risposta alle molte richieste relative alla determinazione della soglia dei versamenti in conto fiscale pari al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio che consente a imprese appaltatrici e subappaltatrici di sottrarsi, al ricorrere di ulteriori condizioni, ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute negli appalti.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali e sono tenute a inviare al committente una serie di dati, a cominciare dalle stesse deleghe di pagamento.
Va ricordato, però, che i nuovi obblighi vengono meno per le imprese che, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute, producono il “Certificato di affidabilità fiscale” (cd. DURF) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con cui attestano la sussistenza di specifici requisiti (verificati congiuntamente). Si tratta di requisiti riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo
In particolare, occorre:
- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
All’Agenzia delle Entrate sono pervenute diverse richieste di chiarimenti sulla determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell’ultimo triennio e, sul punto, con la Risoluzione in commento è stato confermato che rientrano nel suddetto ammontare:
- i versamenti IVA inerenti le operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment
- I versamenti IVA effettuati dal committente in regime di reverse charge.
- l’imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
- l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.