Rimborsi IVA: al via il pagamento “in conto fiscale” – D.M. 22 dicembre 2017

Definite le regole per i rimborsi dei crediti IVA in conto fiscale erogati dal 1 gennaio 2018, che valgono anche per i “rimborsi prioritari” derivanti dalle operazioni di split payment.
Con il Decreto del 22 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative delle nuove procedure di rimborso in conto fiscale previste dall’art.1, comma 4 bis e 4 ter del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”).
La citata disposizione, infatti, ha stabilito che a decorrere dal 1º gennaio 2018 i rimborsi  dei crediti IVA siano erogati attraverso il cd. “conto fiscale” in via diretta ai contribuenti da parte della struttura di gestione prevista ai sensi del Dlgs 214/1997 (art. 22, comma 3), rimandando la relativa attuazione di tale disciplina ad un decreto del MEF ora pubblicato.
In sostanza, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo split payment, i tempi per ottenere i rimborsidei crediti IVA subiranno un’accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito.
Il decreto che si applica ai rimborsi pagati a partire dal 1 gennaio 2018, a prescindere dal periodo di imposta a cui si riferiscono, stabilisce che la struttura di gestione effettui i rimborsi utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» mediante accreditamento diretto sul conto corrente del contribuente.
Tale operazione avviene, sulla scorta delle informazioni fornite dagli uffici provinciali e prevede l’aggiunta, in fase di accreditamento, di eventuali interessi maturati.
Resta ferma, come precisato dal Decreto (cfr. art.3 del testo), la priorità per l’erogazione dei rimborsi IVA ai sensi dell’art. 38 bis, comma 10, del DPR 633/1972.
Tale disposizione prevede, infatti, per alcune categorie di contribuenti la facoltà di ottenere il rimborso dei crediti IVA, annuali ed infrannuali, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.  
Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, va precisato che tale possibilità viene riconosciuta ai soggetti che effettuano:
–        operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), ovvero cessioni di beni prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. (D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015).
–        prestazioni assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), ossia:
·        prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile (D.M. 22 marzo 2007),
·        lavori di puliziademolizioneinstallazione di impianti completamento degli edifici (D.M. 29 aprile 2016);
In merito alle modalità applicative, il decreto dopo aver ribadito la priorità dell’erogazione per alcuni rimborsi del credito IVA, tra cui i suddetti, chiarisce inoltre, che i fondi a disposizione dei rimborsi verranno erogati secondo l’ordine definito da:
– la data di erogabilità più remota
– data di presentazione più remota
– periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto
– importo minore.
Per completezza si ricorda, inoltre, che con il Provvedimento n. 306408 del 29 dicembre 2017 l’AdE ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi.