Riforma del Terzo settore – pubblicazione in G.U. n. 141/2016

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno scorso la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, in vigore dal prossimo 3 luglio, che si allega per opportuna informativa.

Il Governo sarà, pertanto, delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 3 luglio 2017, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del terzo settore, che dovranno provvedere in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Nell’ambito della legge delega in esame è stato, in primo luogo, stabilito che per “Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Non fanno parte, però, del terzo settore, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

L’esclusione delle Associazioni di categoria e, dunque, dell’Ance, non comporta però l’esclusione degli Enti Bilaterali dell’edilizia che, pertanto, rientrano nel campo di applicazione del provvedimento.

Con particolare riferimento al decreto legislativo delegato di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, di cui alla succitata lettera a), il testo in esame prevede che lo stesso dovrà essere orientato a:

  • rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci;
  • disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra patrimonio netto e indebitamento degli enti stessi;
  • assicurare il rispetto dei diritti degli associati con riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi.

Ai fini, poi, del riordino e della revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore, i decreti legislativi delegati di cui alla suddetta lettera b), saranno orientati a:

  • individuare le attività di interesse generale che caratterizzano il terzo settore, tenendo conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • definire le modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti, ispirate ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e correttezza;
  • prevedere il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente;
  • disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione e di trasparenza nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi;
  • garantire negli appalti pubblici condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
  • prevedere l’iscrizione obbligatoria al Registro unico nazionale del Terzo settore da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso forme di pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale, o che esercitano attività in regime di convenzione o accreditamento con enti pubblici.

E’ stato, inoltre, previsto che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo saranno esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che avrà, altresì, il compito di predisporre le linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla Legge delega allegata.

106-2016-Legge-delega-Riforma-Terzo-Settore