Riforma del diritto fallimentare – Il Disegno di Legge delega in Parlamento

Assegnato alla Commissione Giustizia della Camera il Disegno di Legge delega relativo alla riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza (cd. “riforma del diritto fallimentare”), in vista dell’inizio dell’esame parlamentare.
Come noto il Provvedimento (DdL 3671/C), approvato in via preliminare dal Governo lo scorso 10 febbraio, è stato elaborato sulla base dei lavori della Commissione di esperti (“Commissione Rordorf”)[1].
Una volta concluso l’iter parlamentare presso la Camera ed il Senato, la legge delega verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a cui seguirà l’entrata in vigore.
In ogni caso, si evidenzia che, trattandosi di una legge delega, a questa seguiranno uno o più Decreti Legislativi (da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega) che conterranno la riforma vera e propria del diritto fallimentare che, si ricorda, è oggi disciplinato dal R.D. 267/1942.
Peraltro, l’annunciata revisione delle procedure d’insolvenza si affianca alle misure già adottate nei mesi scorsi con il Decreto Legge 27 giugno 2015, n.83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n.132.
Nello specifico, nel DdL vengono enunciati i principi generali della riforma, quali:
–       la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti previstidalla legge fallimentare (R.D. 267/1942), anche in vista della stesura di un nuovo testo legislativo sulla materia (art.2);
–       l’individuazione di misure idonee ad incentivare l’emersione dalla crisi (art.2);
–       l’incentivazione dell’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale rispetto al concordato liquidatorio (art.6);
–       la ridefinizione delle regole relativeai crediti prededucibili, al trattamento dei creditori privilegiati, nonché allasuddivisione dei creditori in classi (artt.6 e 10);
–       la previsione di un sistema sanzionatorio in caso di comportamento scorretto del creditore che abbia contribuitoall’aggravamento della situazione debitoria (art.9);
–       l’individuazione di soluzioni dirette al mantenimento della continuità aziendale (artt.2, 9 e 13);
–       l’estensione dell’applicabilità dell’istituto dell’esdebitazione (già previsto per gli imprenditori individuali) ancheallesocietà (art.8);
–       la revisione della disciplina relativa all’amministrazione straordinaria, applicabile anche alle grandi imprese in crisi(art.15);
–       l’opportunità di introdurre una specifica disciplina nazionale relativa all’insolvenza dei gruppi d’imprese (art.13).
Al riguardo, nel condividere, in linea generale, il riferimento, nel DdL delega, al concetto di “insolvenza” (art.2) in contrapposizione al tradizionale “fallimento”, si auspica che, al di là di aggiornamenti meramente terminologici, l’annunciata riforma prenda in considerazione anche le cause che la generano.
In sostanza, si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito della mala gestione dell’attività da parte degli amministratori.
In tal modo, verrebbero definite con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell’impresa sia causato da fattori economici e non dipenda da “leggerezze” nella gestione patrimoniale dell’impresa.
Inoltre, l’ANCE ritiene indispensabile che, in sede di attuazione della delega:
–       venga ridimensionata la pretesa dello Stato, mediante la revisione dei privilegi relativi ai crediti erariali, e l’attenuazione della responsabilità fiscale penale per i contribuentivirtuosi” (che, in buona fede, non riescano a far fronte al pagamento delle imposte a causa di circostanze oggettive legate alla crisi economica);
–       sia effettivamente facilitato l’accesso alle “procedure di allerta” (art.4), ossia degli istituti che dovrebbero consentire all’impresa in crisi di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.
Durante l’esame parlamentare del Provvedimento, l’ANCE non mancherà di intervenire per risolvere, sotto il profilo normativo, le criticità collegate all’insolvenza d’impresa evidenziate dal sistema associativo, anche in seno al gruppo di lavoro “crisi aziendali”, coordinato dal Vicepresidente Giuliano Campana.

[1] Cfr. ANCE “Riforma del diritto fallimentare – Il Governo approva il Disegno di Legge delega” – ID n.23659 dell’11 febbraio 2016.