Riduzione dell’11,50% in edilizia: le istruzioni Inps per il 2017
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto scorso del Decreto ministeriale 5 luglio 2017, già oggetto della comunicazione Ance del 28 agosto 2017, l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n 244/95 e s.mi.i., che è stato confermato, per l’anno 2017, nella misura dell’11,50%.
Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, con l’allegata circolare n. 129/17, l’Inps ha confermato che le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid – Edil”, presente nella sezione “comunicazioni online” del portale informatico dell’Istituto.
Alle istanze presentate, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, in caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo da settembre a dicembre 2017, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio – dicembre 2017.
A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens, utilizzando, relativamente al beneficio corrente, il codice causale “L 206” nell’elemento di , mentre per il recupero degli arretrati dovrà essere esposto il codice causale “L207” nell’elemento di .
La nota conclude ricordando che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.