Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa – C.M. 14/E/2017

Rivalutazione per i beni d’impresa iscritti in bilancio nel 2015, da eseguire nel bilancio relativo all’esercizio 2016, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2017.

Questa la principale novità relativa alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, stabilita dall’art.1, co.556-564, della legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016), le cui modalità applicative vengono ora illustrate nel dettaglio dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 aprile 2017, n.14/E.

Un’ulteriore novità riguarda il ripristino della disciplina del riconoscimento, anche ai fini fiscali (IRES), del maggior valore civilistico dei beni iscritti nel bilancio relativo all’esercizio 2015 (cd. “riallineamento” – art.1, co. 562, della legge di Bilancio 2017)[1].

Sia ai fini della rivalutazione, che del “riallineamento”, è dovuta l’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto (da versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2017[2], con il codice tributo “1811” – cfr. R.M. 30/E/2016).

Come confermato dalla C.M. 14/E/2017, sono espressamente esclusi dalla rivalutazione (nonché dal “riallineamento”) gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione, mentre tale facoltà è riconosciuta per altre tipologie di immobili (ad esempio, gli “immobili patrimonio”).

Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2016, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell’ammortamentoa decorrere dal 2019 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2020 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione).

Invece, gli effetti del “riallineamento” verranno riconosciuti:

–      per i beni immobili (sempre con esclusione dei cd. “beni merce”), dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2018;

–      per gli altri beni, a decorrere dal 2019, secondo le stesse regole stabilite ai fini della rivalutazione (cfr. art.5 del D.M. 86/2002 e C.M. 13/E/2014 e18/E/2006).

Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.

 

[1] Ad esempio, il disallineamento tra i valori civili e fiscali può derivare dall’applicazione della precedente rivalutazione di cui all’art.15 del D.L. 185/2008, nell’ipotesi in cui la stessa era stata effettuata con rilevanza solo civilistica.

[2] Si tratta del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2016.