Reverse Charge: utilizzo in subappalto

In riferimento alla richiesta di parere in merito all’applicabilità dell’istituto del “Reverse Charge” ad una fattispecie di sub affidamento in un appalto pubblico, comunichiamo quanto segue.
Da quello che appare dal tenore della richiesta, per l’impresa nostra associata la risposta dovrebbe essere positiva, mentre la ditta sub affidataria ritiene il contrario, richiamando quella che viene definitiva “comunicazione dell’AGENZIA DELLE ENTRATE”, di cui allega una pagina.
Si premette che per fornire una risposta compiuta si dovrebbero disaminare:
a) gli atti dell’appalto assunto dalla Vostra associata;
b) il contratto di sub affidamento alla ditta;
c) il verbale completo di “constatazione finale redatto in data 30.06.2011” dall’Agenzia delle Entrate (non potendo chiaramente da una sola pagina, in specie 7 di 34, peraltro non esaustiva della problematica, evincere la tesi dell’Agenzia).
Fatta salva tale doverosa premessa, in punto di diritto è da significare come, qualora il rapporto intrattenuto tra la Sua impresa e la ditta, si dovesse configurare come “subappalto”, allora l’istituto del Reverse dovrebbe essere ineludibilmente applicato, proprio ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett.a) del DPR 633/972, disposizione definitivamente cogente dal 01 Gennaio 2007.
Qualora di converso tale rapporto dovesse rientrare nel novero delle cosiddette “forniture con posa in opera”, il meccanismo di che trattasi non sarebbe pertinente alla fattispecie in quanto, dal punto di vista fiscale, vi sarebbe una prevalenza della manodopera rispetto alla fornitura del materiale.
E’ da considerare comunque come la distinzione tra le due tipologie contrattuali, non sia palmare come invece potrebbe sembrare. Infatti “l’appalto”, istituto tipico del nostro ordinamento giuridico e, per quanto qui interessa il “subappalto”, risulta pur sempre scindibile in una fornitura di materiale e dalla successiva posa in opera dello stesso.
Per quanto riguarda i contratti pubblici l’ANAC, dapprima con Atto di Regolazione 5/2001 e poi con successivi conformi pronunciamenti (Deliberazione 39 del 23 Marzo 2011), ha chiarito la differenza tra appalto, e quello “atipico” di “fornitura con posa in opera” che si rinviene “dalla prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l’intenzione dei contraenti, della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d’opera)” Con la conseguenza che “E’ configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura, si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso”.
E’ da apprezzare come, sempre in materia di lavori pubblici, sia diversa la procedura da utilizzare per i subappalti e per le forniture con posa in opera, essendo i primi soggetti a regime autorizzativo, mentre i secondi a mero obbligo di comunicazione alla stazione appaltante, al ricorrere delle condizioni dettate dall’attuale art. 118 comma 11 del codice dei contratti.
Tali condizioni risultano, in sintesi, costo della manodopera e del personale inferiore al 50% di quello del contratto da affidare, ovvero quando questo ultimo, pur non soddisfacendo il primo presupposto, sia inferiore, al 2% di quello del contratto principale o, ad Euro 100.000,00. Come peraltro ricordato dall’ANAC (Determinazione 7/2003 del 13 Marzo 2003 “Le imprese che svolgono l’attività di posa in opera possono, quindi, anche non essere in possesso dell’attestazione di qualificazione”.
Al fine di evitare facili elusioni, sia alla più rigorosa procedura autorizzativa, valida per il subappalto, che al rispetto dei requisiti di qualificazione dell’assuntore, si deve comunque prescindere dal concreto nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto negoziale.
Per questo si deve considerare subappalto “ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l’esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell’appalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante” (Deliberazione ANAC n.35 del 03 Settembre 2008).
Conseguentemente, indipendentemente dall’importo del sub affidamento e della percentuale della manodopera un contratto rientrerà comunque nel novero dei subappalti, e quindi soggetto ad autorizzazione, in relazione alle sue finalità.
Di converso un contratto di fornitura con posa in opera, sarà comunque soggetto a seguire la procedura autorizzativa valida per i subappalti quando le condizioni di cui sopra non si dovessero configurare, anche se il rapporto rimarrà comunque di fornitura con posa in opera.
Per riassumere, quando le finalità del committente sono quelle di acquistare un bene, con posa in opera solo residuale, sussistendo quindi la tipologia atipica richiamata, si avrà mero obbligo di comunicazione alla stazione appaltante, quando l’incidenza della manodopera utilizzata sia inferiore al 50% dell’importo del sub affidamento, ovvero questo ultimo sia inferiore al 2% del contratto principale, od a Euro 100.000,00. Le considerazioni espresse, seppur in modo succinto, inducono a dover valutare, nel caso concreto posto all’attenzione dalla nostra associata, quale sia il rapporto instaurato con la ditta.
Prescindendo dal nomen iuris assegnato all’affidamento, presumibilmente “subappalto” da quanto si legge nel quesito, dovrà quindi essere verificato se, nella fattispecie sia stato utilizzata la procedura di subappalto ovvero quella della mera comunicazione.
In tale ambito dovrà essere apprezzata quale sia stata l’incidenza della manodopera nel sub affidamento: se la stessa dovesse essere superiore al 50%, comunque si verterebbe in materia di subappalto, non essendo comunque neppure applicabile, nello specifico caso, l’assunto deducibile dalla pagina n. 7 del verbale di Constatazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “la fornitura del conglomerato…era prevalente rispetto alla posa in opera dello stesso con l’impiego di mezzi e manodopera specializzati”.
Per quanto esposto qualora il rapporto instaurato dalla Sua impresa dovesse essere di subappalto, ovvero di fornitura con posa in opera con incidenza della manodopera superiore al 50%, troverà applicazione il Reverse Charge, in caso inverso no.
L’aliquota IVA, da applicare in entrambe le ipotesi (esposta nel caso di non applicazione, non esposta nel caso di reverse e con integrazione della fattura da parte del committente) sarà comunque quella in vigore.