“Reverse charge” – Rimborso prioritario del credito IVA – D.M. 29 aprile 2016
Rimborso prioritario del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.
Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2016[1].
In particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016.
Il D.M. 29 aprile 2016 amplia, così, la platea dei soggetti che possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovianche le imprese del settore edile che seguono lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamentodegli edifici per i quali, come noto, dal 1° gennaio 2015 si applica il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972)[2].
Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già riconosciuto dal 2007 per le prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile[3].
Restano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali:
o esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
o eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a:
– 10.000 euro, in caso di rimborso annuale,
– 3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
o eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Sempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment” – art.17-ter del D.P.R. 633/1972)[4].
In ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al “reverse charge”, ovvero alla “scissione dei pagamenti” può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24).
[1] In attuazione dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972. Il D.M. 29 aprile 2016 ha modificato l’art.1 del D.M. 22 marzo 2007, relativo alle prestazioni assoggettate al “reverse charge” che consentono di richiedere i rimborsi IVA prioritari.
[2]Introdotto dall’art.1, co.629, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) – cfr. ANCE “Estensione del reverse charge – C.M. 37/E/2015” – ID n.23162 del 23 dicembre 2015 e “Estensione del reverse charge – C.M. 14/E/2015” – ID n.19936 del 30 marzo 2015.
[3]Ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e del D.M. 22 marzo 2007.
[4]Cfr. D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015 – ANCE “Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015” – ID n.19559 del 4 marzo 2015. Al riguardo, si ricorda che i soggetti che eseguono operazioni nei confronti della P.A., sottoposte allo “split payment” possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M. 22 marzo 2007.